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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1994, n. 6

Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/1/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/07/1994)
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Testo in vigore dal:  8-1-1994 al: 9-3-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le risoluzioni numeri 841, 873, 875 e 864 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente in data 16 giugno 1993, 13 ottobre 1993, 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, che, in quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri;
Visti i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE del 24 giugno 1993 e del 28 ottobre 1993 sull'embargo nei confronti di Haiti ed il regolamento approvato dallo stesso Consiglio del 25 ottobre 1993 sull'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del commercio con l'estero e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.
2. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.
3. L'indisponibilità di cui al comma 1 non si applica nelle ipotesi di adempimento di obbligazioni legittimamente assunte dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti, con atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.