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LEGGE 23 dicembre 1993, n. 577

Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale.

note: Entrata in vigore della legge: 23/1/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-1-1994 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 novembre 1990, n. 325, dopo la parola: "interessati", sono soppresse le parole: "non rivestano già il grado massimo previsto per il ruolo da cui provengono e".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FABBRI, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 325/1990 (Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1. - 1. La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, può essere attribuita nella posizione di congedo o quiescenza ai cittadini italiani che abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti, ovvero possano comunque ritenersi applicabili, i benefici recati dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti e sempre che gli interessati non abbiano in precedenza usufruito di altre promozioni a titolo onorifico".