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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1993, n. 569

Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal: 15-1-1994
al: 30-5-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti
nel  settore  lattiero-caseario,  che  regola  l'applicazione   della
normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte bovino, ed
in particolare  l'art.  14  che  prevede  l'emanazione  del  relativo
regolamento di esecuzione; 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3950/92 del  28  dicembre
1992, concernente il prelievo supplementare nel settore del  latte  e
dei prodotti lattiero-caseari; 
  Visto il regolamento CEE della Commissione n. 536/93  del  9  marzo
1993,  che  fissa  le  modalita'   di   applicazione   del   prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattieri; 
  Considerato  che  i  predetti  regolamenti   CEE   hanno   abrogato
rispettivamente  i  regolamenti  CEE  n.   857/84   e   n.   1546/88,
introducendo un  nuovo  assetto  del  settore  lattiero-caseario  che
assume immediato rilievo rispetto alle disposizioni di cui alla legge
n. 468 del 1992; 
  Ritenuto pertanto necessario, nel dettare le  norme  di  esecuzione
della legge n. 468 del 1992 ai sensi dell'art. 14, fare  riferimento,
per effetto della  sopravvenuta  normativa  comunitaria,  alle  nuove
disposizioni CEE; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 1 ottobre 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Ministro delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Nel  presente  regolamento  ogni  menzione  o  riferimento  alle
regioni si intendono riferiti anche alle province autonome di  Trento
e Bolzano. 
  2. Nell'ambito dell'applicazione della legge 26 novembre  1992,  n.
468, la parola "periodo", conformemente  alla  normativa  comunitaria
vigente in materia, contraddistingue l'arco  temporale  intercorrente
fra il 1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo. 
  3.  Nell'ambito  dell'applicazione  della  predetta   legge,   ogni
riferimento agli acquirenti di latte e prodotti lattieri  si  intende
esteso alle imprese cooperative che utilizzano  o  trasformano  latte
bovino, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto in base  al
quale i produttori consegnano il latte ed i  prodotti  lattieri  alla
cooperativa medesima. 
  4. Per il primo  periodo  di  applicazione  del  regime  (1  aprile
1993-31 marzo 1994), ai  fini  del  presente  regolamento,  le  quote
attribuite a ciascun produttore sono quelle assegnate  dall'AIMA  per
mezzo del bollettino n. 3 del  31  luglio  1993  e  successivi,  come
determinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge  n.  468/1992,
ed a seguito dei controlli da essa esperiti sulla effettivita'  della
produzione  nelle  campagne  1988-89  e   1991-92.   Con   successivo
regolamento sono determinati i criteri di  assegnazione  delle  quote
per i periodi successivi. 
          AVVERTENZA:
             Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione  delle
          note  al  presente  decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
          del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.