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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1993, n. 569

Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal:  15-1-1994 al: 30-5-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario, che regola l'applicazione della normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte bovino, ed in particolare l'art. 14 che prevede l'emanazione del relativo regolamento di esecuzione;
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento CEE della Commissione n. 536/93 del 9 marzo 1993, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattieri;
Considerato che i predetti regolamenti CEE hanno abrogato rispettivamente i regolamenti CEE n. 857/84 e n. 1546/88, introducendo un nuovo assetto del settore lattiero-caseario che assume immediato rilievo rispetto alle disposizioni di cui alla legge n. 468 del 1992;
Ritenuto pertanto necessario, nel dettare le norme di esecuzione della legge n. 468 del 1992 ai sensi dell'art. 14, fare riferimento, per effetto della sopravvenuta normativa comunitaria, alle nuove disposizioni CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1 ottobre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;
Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali
1. Nel presente regolamento ogni menzione o riferimento alle regioni si intendono riferiti anche alle province autonome di Trento e Bolzano.
2. Nell'ambito dell'applicazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, la parola "periodo", conformemente alla normativa comunitaria vigente in materia, contraddistingue l'arco temporale intercorrente fra il 1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Nell'ambito dell'applicazione della predetta legge, ogni riferimento agli acquirenti di latte e prodotti lattieri si intende esteso alle imprese cooperative che utilizzano o trasformano latte bovino, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto in base al quale i produttori consegnano il latte ed i prodotti lattieri alla cooperativa medesima.
4. Per il primo periodo di applicazione del regime (1 aprile 1993-31 marzo 1994), ai fini del presente regolamento, le quote attribuite a ciascun produttore sono quelle assegnate dall'AIMA per mezzo del bollettino n. 3 del 31 luglio 1993 e successivi, come determinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 468/1992, ed a seguito dei controlli da essa esperiti sulla effettività della produzione nelle campagne 1988-89 e 1991-92. Con successivo regolamento sono determinati i criteri di assegnazione delle quote per i periodi successivi.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.