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DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1993, n. 524

Misure urgenti in materia di dighe.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/12/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1994)
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Testo in vigore dal:  19-12-1993 al: 16-2-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che le dighe costruite senza l'approvazione del relativo progetto ed in esercizio senza i controlli previsti possono costituire un grave rischio per le popolazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'istituzione di una procedura di approvazione in sanatoria di quelle tra le dighe suddette che non presentino pericoli per le popolazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La realizzazione di opere di sbarramento che superano i 10 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, oltre che alla concessione per la derivazione e la utilizzazione dell'acqua pubblica, in quanto necessaria ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, all'approvazione tecnica del progetto.
2. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni op- era di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.
3. L'approvazione tecnica dei progetti, anche se di variante, di dighe e l'emanazione del relativo atto amministrativo è di competenza del Servizio nazionale dighe, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
4. L'approvazione tecnica dei progetti si intende in ogni caso rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e senza pregiudizio degli oneri e vincoli gravanti sul soggetto interessato e sugli immobili con riferimento agli interessi pubblici ambientali, urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.
5. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.