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DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1993, n. 488

Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-12-1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1994)
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Testo in vigore dal:  2-12-1993 al: 31-1-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la risoluzione n. 883 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 11 novembre 1993 sull'embargo nei confronti della Libia, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;
Visti i regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati in data 29 novembre 1993 dal Consiglio dell'Unione europea ed il regolamento n. 3541 approvato il 7 dicembre 1992 dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse finanziarie, incluse quelle derivanti da cessioni di proprietà e dei relativi redditi, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dal Governo e dalle pubbliche amministrazioni della Libia o da una impresa libica.
2. È vietato porre a disposizione del Governo, delle pubbliche amministrazioni della Libia o di una impresa libica fondi o risorse finanziarie.
3. Per impresa libica si intende qualsiasi impresa commerciale, industriale o di gestione di servizi di pubblica utilità, ovunque situata o stabilita, che risulti posseduta o controllata direttamente o indirettamente:
a) dal Governo o da amministrazioni pubbliche della Libia;
b) ovvero da qualunque "entità", ovunque situata o organizzata, posseduta o controllata dal Governo libico o da pubbliche amministrazioni libiche;
c) ovvero da qualunque persona che agisca per conto del Governo libico o di pubbliche amministrazioni libiche, o per conto di qualunque "entità" di cui alla lettera b).
4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili ai sensi del comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio III, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data in cui siano venuti a conoscenza del controllo esercitato dai soggetti libici nel caso di imprese di cui al comma 3.
5. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle altre risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla fornitura di petrolio, di prodotti petroliferi, inclusi il gas naturale ed i prodotti da esso derivati, o di prodotti e di beni agricoli, che traggono la loro origine dalla Libia e che sono esportati da quel Paese successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che detti fondi siano versati in conti bancari separati ed esclusivamente destinati a tale scopo.
6. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti nei confronti di residenti, assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma.