stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. 486

Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-12-1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1994)
nascondi
Testo in vigore dal: 2-12-1993
al: 30-1-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di  ulteriormente  accelerare  le  procedure  di
dismissione di partecipazioni del Ministero del  tesoro  in  societa'
per azioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 novembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e  della
programmazione   economica,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato e di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Modalita'  della  dismissione  delle  partecipazioni  azionarie   del
                        Ministero del tesoro 
  1. Le vigenti norme di legge e di  regolamento  sulla  contabilita'
generale  dello  Stato  non  si  applicano  alle  alienazioni   delle
partecipazioni del Tesoro in societa' per azioni, nonche'  agli  atti
ed  alle  operazioni  complementari  e  strumentali   alle   medesime
alienazioni. 
  2.  L'alienazione  da  parte  del  Ministero   del   tesoro   delle
partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata, di norma, mediante
offerta pubblica di vendita  disciplinata  dalla  legge  12  febbraio
1992, n. 149, e relativi regolamenti  attuativi,  mediante  concambio
con titoli di Stato, ovvero mediante cessione delle azioni sulla base
di trattative dirette con i potenziali acquirenti, precedute,  previa
determinazione dei Ministri competenti,  da  procedure  di  selezione
secondo  gli  usi   del   mercato   mobiliare   e   le   consuetudini
internazionali. 
  3.  Il  Ministero  del  tesoro,  fermo  restando  quanto   disposto
dall'articolo  15  del  decreto-legge  11  luglio   1992,   n.   333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,  ai
fini  della  predisposizione  ed  esecuzione  delle   operazioni   di
alienazione delle azioni delle societa' di cui  al  comma  1  e  loro
controllate, puo' affidare, salvo  quanto  previsto  dalla  direttiva
92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a  societa'  di  provata
esperienza e capacita'  operativa  nazionali  ed  estere,  nonche'  a
singoli  professionisti  di  chiara  fama,   incarichi   di   studio,
consulenza, valutazione,  assistenza  operativa,  amministrazione  di
titoli di proprieta' dello Stato  e  direzione  delle  operazioni  di
collocamento  con  facolta'  di  compiere  per  conto   dello   Stato
operazioni   strumentali   e   complementari,    fatte    salve    le
incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. 
  4. In caso di controversie relative agli incarichi di cui al  comma
3,  il  compenso  degli   arbitri   cui   tali   controversie   siano
eventualmente deferite e' stabilito dal Ministro del tesoro.