stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1993, n. 478

Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-11-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56 (in G.U. 26/01/1994, n.20).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 28-11-1993
al: 26-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte  ad  assicurare  la  continuita'  dei  trattamenti
straordinari di integrazione salariale, con riferimento ai  programmi
di  utilizzazione  dei  lavoratori  coinvolti  dai  procedimenti   di
mobilita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Fino al 31 luglio 1994, nel caso di procedura  di  mobilita'  di
cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.  223,  il  Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su  richiesta  dell'impresa  a
seguito  di  accordo  collettivo  nell'ambito  del  quale  sia  stato
definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di
personale, puo', sentito il Comitato di  cui  all'articolo  19  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, disporre la proroga, in  relazione  al
numero dei lavoratori interessati, del trattamento  straordinario  di
integrazione salariale di durata  non  superiore  a  dodici  mesi  in
deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223. 
  2.  I  periodi  di  durata   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8,  comma  6,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati  di
dodici mesi. Tale proroga non opera per i lavoratori in possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio
1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236. 
  3. I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2, comportano la pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di  integrazione  salariale  cosi'  concesso.  Dell'avvenuta
concessione il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  da'
immediata comunicazione al CIPI.