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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1993, n. 478

Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-11-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 1994, n. 56 (in G.U. 26/01/1994, n.20).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-11-1993 al: 26-1-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuità dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, con riferimento ai programmi di utilizzazione dei lavoratori coinvolti dai procedimenti di mobilità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Fino al 31 luglio 1994, nel caso di procedura di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, può, sentito il Comitato di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, disporre la proroga, in relazione al numero dei lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione salariale di durata non superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. I periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati di dodici mesi. Tale proroga non opera per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2, comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Dell'avvenuta concessione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dà immediata comunicazione al CIPI.