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DECRETO-LEGGE 10 novembre 1993, n. 444

Misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/11/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1993, n. 531 (in G.U. 23/12/1993, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-11-1993 al: 23-12-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare il riassetto del settore delle telecomunicazioni;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 ottobre 1993 e del 5 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai fini dell'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire, con proprio decreto, come apporto al capitale sociale dell'IRI S.p.a., il credito maturato a seguito del trasferimento all'IRITEL S.p.a. degli impianti e dei beni già appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Tale credito sarà determinato, in via definitiva, dalla commissione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge citata, entro il 31 dicembre 1993, sulla base delle conclusioni a cui perverranno la società di certificazione e l'istituto bancario già operanti ai sensi delle citate disposizioni, adottando anche il metodo reddituale per il complesso operativo, tenuto conto del valore dei rapporti tra capitalizzazioni di mercato e redditività tipici delle società dello stesso settore.
2. L'IRI S.p.a. è tenuta a destinare il conferimento di cui al comma 1, direttamente o tramite la società finanziaria del settore, alla società concessionaria dei servizi pubblici di telecomunicazioni risultante dalla unificazione delle attuali società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni, compresa L'IRITEL S.p.a, appartenenti al gruppo IRI, entro un anno dall'attuazione di tale unificazione. A tal fine le azioni dell'IRITEL non sono più soggette al vincolo stabilito dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 58.
3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai fini dell'attuazione del riassetto del settore, può prorogare per il tempo occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, la concessione rilasciata all'IRITEL S.p.a., fermo restando il termine di cui all'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 58 del 1992, per l'esercizio del diritto di opzione per la permanenza nel pubblico impiego da parte del personale di cui al comma 2 dello stesso articolo.