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LEGGE 15 ottobre 1993, n. 415

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

note: Entrata in vigore della legge: 19/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2000)
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Testo in vigore dal:  19-10-1993 al: 12-10-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge.
È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge.
2- quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1 (Composizione del consiglio comunale). - 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Nei comuni di cui all'art. 5, il consiglio è presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.
2-bis. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
2-ter. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto.
La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 16 della presente legge. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della presente legge.
2-quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2- ter, occupa il posto immediatamente successivo".
Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 34 della legge n. 142/1990, come sostituito dall'art. 16 della suddetta legge n. 81/1993, e dell'art. 72, quarto comma, del testo unico approvato con D.P.R. n. 570/1960:
"Art. 34 legge n. 142/1990 (Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta). - 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.
4. 11 sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio".
"Art. 72, quarto comma, D.P.R. n. 570/1960. - La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza".