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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1993. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
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Testo in vigore dal: 28-9-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio  1991,
n. 13; 
  Considerata l'opportunita' di rinviare ad  un  successivo  separato
decreto   gli   aspetti   concernenti   gli   impianti   termici   di
climatizzazione  estiva,  nonche'  la   rete   di   distribuzione   e
l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di  ricezione  e  di
stoccaggio delle fonti di energia; 
  Sentiti in qualita' di  enti  energetici:  l'ENEA,  l'ENEL,  l'ENI;
ritenuto che i predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, possono intendersi sostitutivi anche  di
quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale Ente entro il
termine di novanta  giorni  dalla  richiesta  e  tenuto  conto  della
equipollente qualificazione e capacita' tecnica dell'ENEA,  dell'ENEL
e dell'ENI nello specifico campo della ricerca energetica; 
  Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e  delle  province
autonome; 
  Sentiti la CONFINDUSTRIA, la CONFARTIGIANATO, la CNA, la Lega delle
cooperative,  l'ANCE,  l'ANIMA,  l'ANIT,   l'ASSOCALOR,   l'ASSISTAL,
l'ANPAE, l'ANCI, la CISPEL, l'ANIACAP, il SUNIA,  l'AIACI,  l'AICARR,
quali  associazioni  di  categorie  interessate,  e  la  FIRE   quale
associazione di  istituti  nazionali  operanti  per  l'uso  razionale
dell'energia, sentiti inoltre  l'UNI,  il  CTI,  il  CIG,  l'ATI,  il
Consiglio nazionale  degli  ingegneri,  il  Consiglio  nazionale  dei
periti industriali, la SNAM, l'AGIP servizi, il CIR; 
  Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi  richiesti  ad
ulteriori enti ed associazioni interessati al settore e non pervenuti
nel termine di novanta giorni dalla richiesta; 
  Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni
ritenute non pertinenti o comunque non coerenti  con  la  complessiva
impostazione del provvedimento e  con  le  posizioni  espresse  dalla
maggioranza degli enti ed associazioni interpellati; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 28 gennaio 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 1993; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato; 
 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende: 
    a) per "edificio", un sistema costituito dalle strutture edilizie
esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture
interne che ripartiscono  detto  volume  e  da  tutti  gli  impianti,
dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo  interno;  la
superficie esterna che delimita un edificio puo' confinare con  tutti
o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno,  il  terreno,  altri
edifici; 
    b)  per  "edificio  di  proprieta'  pubblica",  un  edificio   di
proprieta' dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonche'  di
altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo  svolgimento
delle attivita' dell'Ente, sia ad altre  attivita'  o  usi,  compreso
quello di abitazione privata; 
    c) per "edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel  quale
si svolge, in tutto o in parte,  l'attivita'  istituzionale  di  Enti
pubblici; 
    d) per "edificio di nuova  costruzione",  salvo  quanto  pervisto
dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il  quale  la  richiesta  di
concessione edilizia sia stata presentata successivamente  alla  data
di entrata in vigore del regolamento stesso; 
    e) per "climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad
assicurare, durante il periodo  di  esercizio  dell'impianto  termico
consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il  benessere
degli occupanti mediante il controllo,  all'interno  degli  ambienti,
della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita',
della portata di rinnovo e della purezza dell'aria; 
  f) per "impianto termico", un impianto tecnologico  destinato  alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua  calda
per usi igienici e sanitari o alla sola produzione  centralizzata  di
acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione,
distribuzione e  utilizzazione  del  calore  nonche'  gli  organi  di
regolazione e di  controllo;  sono  quindi  compresi  negli  impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento,  mentre  non  sono
considerati impianti  termici  apparecchi  quali:  stufe,  caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; 
    g) per "impianto termico di  nuova  installazione",  un  impianto
termico installato in un  edificio  di  nuova  costruzione  o  in  un
edificio o porzione di edificio antecedentemente  privo  di  impianto
termico; 
    h)  per  "manutenzione  ordinaria  dell'impianto   termico",   le
operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e  manutenzione
degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in  luogo
con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti
stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di  materiali  di
consumo d'uso corrente; 
    i) per "manutenzione straordinaria  dell'impianto  termico",  gli
interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a  quello
previsto  dal  progetto  e/o  dalla  normativa  vigente  mediante  il
ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,  strumentazioni,
riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione  o  sostituzione
di apparecchi o componenti dell'impianto termico; 
  j) per "proprietario dell'impianto termico", chi  e'  proprietario,
in tutto o in parte,  dell'impianto  termico;  nel  caso  di  edifici
dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e
nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e  le
responsabilita'  posti  a  carico  del  proprietario   dal   presente
regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori; 
    l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli  interventi
rivolti  a  trasformare  l'impianto  termico  mediante   un   insieme
sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale  sia  dei
sistemi di produzione che di distribuzione del calore;  rientrano  in
questa categoria anche  la  trasformazione  di  un  impianto  termico
centralizzato   in   impianti   termici   individuali   nonche'    la
risistemazione impiantistica nelle singole unita' immobiliari o parti
di  edificio  in  caso  di  installazione  di  un  impianto   termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato; 
    m) per "sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di
un vecchio generatore e l'installazione di un altro  nuovo  destinato
ad erogare energia termica alle medesime utenze; 
  n) per "esercizio  e  manutenzione  di  un  impianto  termico",  il
complesso di operazioni che comporta l'assunzione di  responsabilita'
finalizzata alla  gestione  degli  impianti  includente:  conduzione,
manutenzione ordinaria e  straordinaria  e  controllo,  nel  rispetto
delle norme in materia di  sicurezza,  di  contenimento  dei  consumi
energetici e di salvaguardia ambientale; 
    o) per "terzo responsabile dell'esercizio  e  della  manutenzione
dell'impianto termico", la persona fisica o giuridica che, essendo in
possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di
idonea capacita' tecnica, economica, organizzativa, e'  delegata  dal
proprietario ad assumere  la  responsabilita'  dell'esercizio,  della
manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al  contenimento
dei consumi energetici; 
  p)  per  "contratto  servizio  energia",  l'atto  contrattuale  che
disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a  mantenere  le
condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti  leggi
in  materia  di  uso  razionale  dell'energia,  di  sicurezza  e   di
salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento
del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia; 
  q) per "valori nominali" delle potenze e dei rendimenti di  cui  ai
punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal  costruttore  per
il regime di funzionamento continuo; 
    r) per "potenza termica del focolare" di un generatore di calore,
il  prodotto  del  potere  calorifico  inferiore   del   combustibile
impiegato e della  portata  di  combustibile  bruciato;  l'unita'  di
misura utilizzata e' il kW; 
    s) per  "potenza  termica  convenzionale"  di  un  generatore  di
calore, la potenza  termica  del  focolare  diminuita  della  potenza
termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; 
    t) per "potenza termica utile" di un  generatore  di  calore,  la
quantita'  di  calore  trasferita  nell'unita'  di  tempo  al  fluido
termovettore,  corrispondente  alla  potenza  termica  del   focolare
diminuita  della  potenza  termica   scambiata   dall'involucro   del
generatore con l'ambiente e della potenza termica  persa  al  camino;
l'unita' di misura utilizzata e' il kW; 
    u) per  "rendimento  di  combustione",  sinonimo  di  "rendimento
termico convenzionale" di un generatore di calore, il rapporto tra la
potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare; 
    v) per "rendimento termico utile" di un generatore di calore,  il
rapporto tra la potenza  termica  utile  e  la  potenza  termica  del
focolare; 
    w) per "temperatura dell'aria in  un  ambiente",  la  temperatura
dell'aria  misurata  secondo  le  modalita'  prescritte  dalla  norma
tecnica UNI 5364; 
    z) per "gradi giorno" di una localita', la somma, estesa a  tutti
i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento,  delle
sole   differenze   positive   giornaliere   tra    la    temperatura
dell'ambiente, convenzionalmente fissata a  20°C,  e  la  temperatura
media esterna giornaliera; l'unita' di misura utilizzata e' il  grado
giorno (GG). (1) ((1a)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551  ha  disposto  (con  l'art.  12,
comma 1) che "Il comma 14 dell'articolo 1 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: 
  14.  Il  rendimento  di  combustione,  rilevato  nel  corso   delle
verifiche di cui ai commi 12 e  13,  misurato  alla  massima  potenza
termica  effettiva  del  focolare   nelle   condizioni   di   normale
funzionamento, in conformita' alle vigenti norme tecniche  UNI,  deve
risultare: 
    a)  per  i  generatori  di  calore  ad  acqua  calda   installati
antecedentemente al 29 ottobre  1993,  non  inferiore  di  tre  punti
percentuali rispetto al valore minimo del  rendimento  termico  utile
alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6  per  caldaie
standard della medesima potenza; 
    b) per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire
dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore  minimo  del  rendimento
termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6
del presente decreto per caldaie standard della medesima potenza; 
    c)  per  generatori  di   calore   ad   aria   calda   installati
antecedentemente al 29  ottobre  1993,  non  inferiore  a  sei  punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento  di  combustione
alla potenza nominale indicato all'allegato E; 
    d) per generatori di calore ad aria calda  installati  a  partire
dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti  percentuali  rispetto
al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza  nominale
indicato all'allegato E". 
  Lo stesso D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 ha disposto  (con  l'art.
14, comma 1) che  "Il  comma  19  dell'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal
seguente: 
  "19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei  controlli  di
cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare
con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli
stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attivita' prevista,
i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA,
nell'ambito   dell'accordo   di   programma    con    il    Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui  all'articolo
3 della legge 9  gennaio  1991,  n.  10,  o  su  specifica  commessa,
fornisce agli enti locali che ne facciano  richiesta  assistenza  per
l'accertamento dell'idoneita' tecnica dei predetti organismi"." 
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AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n.  551,  come  modificato  dall'Errata
Corrige in G.U. 28/09/2000, n. 227, non prevede piu' la modifica  dei
commi 14 e 19 del presente articolo bensi' la modifica dei commi 14 e
19 dell'articolo 11 del presente D.P.R.