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DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. 395

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/10/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1994)
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Testo in vigore dal:  5-10-1993 al: 4-12-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, in esito al referendum popolare, sono state abrogate le disposizioni che affidavano alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per evitare soluzione di continuità in materia di controlli ambientali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
1. È istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). L'ANPA, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, svolge, in collegamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, attività tecnico-scientifica di ausilio del Ministero dell'ambiente e delle altre amministrazioni pubbliche in materia di tutela dall'inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. L'ANPA è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e al controllo successivo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
2. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ANPA, ivi inclusa la tabella di equiparazione tra le posizioni funzionali del personale rivestite presso le amministrazioni di provenienza e quelle dell'istituendo organismo, sono disciplinati con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. La dotazione organica dell'ANPA deve contenere i posti strettamente indispensabili allo svolgimento dei compiti tecnico- scientifici dell'Agenzia. Alla copertura dei posti in organico l'ANPA provvede mediante concorsi pubblici. Nella fase di prima attuazione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, in conferenza di servizi con i Ministri interessati, provvede anche mediante inquadramento a domanda di personale con trattamenti economici similari dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), delle Unità sanitarie locali (USL) e di altre amministrazioni pubbliche, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni organiche. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale inquadrato nei ruoli organici dell'ANPA, ai sensi del presente comma, compete il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti e le amministrazioni di provenienza. Il relativo onere è a carico degli enti di provenienza.
Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta e di intesa con le amministrazioni competenti, sono disciplinati i conseguenti rapporti finanziari, nonché, ove del caso, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. In sede di prima applicazione per l'anno 1993, l'ANPA si avvale dell'ausilio dei servizi e delle strutture del Ministero dell'ambiente. Lo Stato concorre al funzionamento dell'ANPA con un contributo di lire 5.250 milioni per l'anno 1994 e di lire 9.650 milioni annui a decorrere dal 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.