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LEGGE COSTITUZIONALE 23 settembre 1993, n. 2

Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1993
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 10-10-1993
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 2 dello statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la lettera
b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b)   ordinamento   degli   enti   locali   e   delle    relative
circoscrizioni;". 
 
 
            AVVERTENZA: 
 
            La preventiva  pubblicazione  del  testo  della  presente
          legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della  legge  25
          maggio 1970, n. 352, e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n. 143 del 21 giugno 1993. 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
 
             - Il testo dell'art. 2 dello  statuto  speciale  per  la
          Valle  d'Aosta,  approvato  con  legge  costituzionale   26
          febbraio 1948, n. 4, cosi' come modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente: 
             "Art. 2. - In armonia con la Costituzione e i  principi'
          dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli
          obblighi  internazionali  e  degli   interessi   nazionali,
          nonche' delle norme fondamentali delle  riforme  economico-
          sociali  della   Repubblica,   la   regione   ha   potesta'
          legislativa nelle seguenti materie: 
               a) ordinamento degli uffici e  degli  enti  dipendenti
          dalla regione e stato giuridico ed economico del personale; 
               b) ordinamento degli  enti  locali  e  delle  relative
          circoscrizioni; 
               c) polizia locale urbana e rurale; 
               d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna; 
               e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario
          e fondiario; 
               f) strade e lavori pubblici di interesse regionale; 
               g)  urbanistica,  piani   regolatori   per   zone   di
          particolare importanza turistica; 
               h)  trasporti  su  funivie  e  linee  automobilistiche
          locali; 
               i) acque minerali e termali; 
               l) caccia e pesca; 
               m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed  a  uso
          domestico; 
               n) incremento dei prodotti tipici della valle; 
               o)   usi   civici,   consorterie,   promiscuita'   per
          condomini' agrari e  forestali,  ordinamento  delle  minime
          proprieta' culturali; 
               p) artigianato; 
               q)  industria  alberghiera,  turismo  e   tutela   del
          paesaggio; 
               r) istruzione tecnico-professionale; 
               s) biblioteche e musei di enti locali; 
               t) fiere e mercati; 
               u) ordinamento  delle  guide,  scuole  di  sci  e  dei
          portatori alpini; 
               v) toponomastica; 
               z) servizi antincendi.