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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1993, n. 360

Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

note: Entrata in vigore : 1/10/1993. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1994)
Testo in vigore dal: 1-10-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Visto il decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214;
  Vista la prima approvazione dello schema  del  testo  del  presente
decreto legislativo in data 25 giugno 1993 da parte del Consiglio dei
Ministri;
  Uditi  i pareri resi, a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge
13 giugno 1991, n. 190, dalla competente Commissione della Camera dei
Deputati, in data  5  agosto  1993  e  da  quella  del  Senato  della
Repubblica, in data 3 agosto 1993;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 7 settembre 1993;
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia  e  giustizia,  della
difesa,   delle  finanze,  del  tesoro,  della  pubblica  istruzione,
dell'agricoltura e delle foreste,  dell'ambiente  e  per  i  problemi
delle aree urbane;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, alla lettera A, dopo le parole: "di inizio e fine"
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Deve essere  attrezzata
con  apposite  aree  di  servizio ed aree di parcheggio, entrambe con
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.";
    b) al comma 3, alla lettera B, dopo le  parole:  "due  corsie  di
marcia  e"  le  parole:  "banchine pavimentate" sono sostituite dalle
seguenti: "banchina pavimentata  a  destra"  e  l'ultimo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Deve essere attrezzata con apposite aree di
servizio,  che  comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di
corsie di decelerazione e di accelerazione.";
    c) al comma  3,  alla  lettera  D,  dopo  le  parole:  "ai  mezzi
pubblici,"  le  parole:  "banchine pavimentate" sono sostituite dalle
seguenti: "banchina pavimentata a destra";
    d) al comma 5 le  parole  da:  "Riguardo  al"  a:  "di  carattere
amministrativo"  sono  sostituite dalle seguenti: "Per le esigenze di
carattere amministrativo e con riferimento all'uso e  alle  tipologie
dei collegamenti svolti,";
    e)  al comma 6 dopo le parole: "al comma 2, lettere" le parole: "
B e C" sono sostituite dalle seguenti: " B, C ed F" e in  fine,  dopo
la  lettera  C  ,  e'  aggiunta  la  seguente: " D - Comunali, quando
congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni
fra  loro,  ovvero  congiungono  il   capoluogo   con   la   stazione
ferroviaria,  tranviaria  o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo, lacuale o fluviale,  con  interporti  o  nodi  di  scambio
intermodale  o  con  le localita' che sono sede di essenziali servizi
interessanti la collettivita' comunale. Ai fini del presente  codice,
le strade 'vicinali' sono assimilate alle strade comunali.";
    f) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi;
    g) al comma 8 le parole: "strade statali sia ai sensi del comma 2
che  del  comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "strade statali ai
sensi  del  comma  5",  le  parole:  "il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche," sono soppresse e le parole: "rimanenti strade ai sensi del
comma  2  e  del  comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "strade ai
sensi del comma 5";
    h) al comma 9 le parole da: "Quando le  strade"  a:  "agli  scopi
funzionali"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "Quando le strade non
corrispondono  piu'  all'uso  e  alle   tipologie   di   collegamento
previste".
AVVERTENZA:
             Per  ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato  con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. In un prossimo
          fascicolo  della  Gazzetta  Ufficiale  si  procedera'  alla
          pubblicazione  del  testo  aggiornato  del D.Lgs. 30 aprile
          1992, n. 285, corredato delle relative note.