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DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 1993, n. 214

Differimento dei termini di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei titoli III e IV, nonchè di quelle relative agli archivi, all'anagrafe nazionale ed al servizio di monitoraggio contenute nel titolo VII del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/6/1993
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Testo in vigore dal:  30-6-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Le disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano dal 1 ottobre 1993.
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 236, comma 1, le parole: "alla scadenza di mesi sei dalla entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 settembre 1993";
b) all'art. 239, comma 1, le parole: "da mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 ottobre 1993";
c) all'art. 239, comma 2, le parole: "dalla scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 ottobre 1993".