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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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  • Articoli
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo I
    REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI
    DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE
  • 1
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  • 16
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo II
    STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE
    SUGLI OLI MINERALI
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo III
    STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SULL'ALCOLE
    E SULLE BEVANDE ALCOLICHE
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo IV
    STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE
    SUI TABACCHI LAVORATI
  • 27
  • 28
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo V
    ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE
  • 29
  • 30
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo VI
    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
    DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    Capo I
    ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE
  • 36
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
    DELL'IMPOSTA SUL VALORE
    AGGIUNTO
    Capo II
    DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE
    OPERAZIONI
    INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
  • 37
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  • 54
  • 55
  • 56
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
    DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    Capo III
    MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONNESSE
    AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI.
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
    Capo I
    MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL
    REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE
  • 61
  • ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
    Capo II
    ALTRE
    DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-8-1993
al: 31-3-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  concernenti  l'armonizzazione  delle  disposizioni   in
materia di imposte sugli oli  minerali,  sull'alcole,  sulle  bevande
alcoliche e sui tabacchi lavorati, in materia di imposta  sul  valore
aggiunto con quelle recate da  direttive  della  Comunita'  economica
europea e modificazioni conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'
disposizioni concernenti la  disciplina  dei  Centri  autorizzati  di
assistenza  fiscale,  le   procedure   dei   rimborsi   di   imposta,
l'esclusione dall'imposta locale sui redditi  dei  redditi  d'impresa
fino all'ammontare corrispondente al contributo  diretto  lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di  un'imposta  erariale  straordinaria  su
taluni beni ed altre disposizioni tributarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  per
il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
              Prodotti soggetti ad accise - Definizioni 
  1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche  e  i  tabacchi
lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25  e  27,
sono sottoposti ad  accisa  secondo  le  disposizioni  stabilite  dal
presente decreto. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi
prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta
di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine
o di consumo; 
    b)  deposito  fiscale:  l'impianto  in  cui  vengono  fabbricate,
trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette  ad  accisa,
in regime di sospensione  dei  diritti  di  accisa,  alle  condizioni
stabilite dall'Amministrazione finanziaria; 
    c) depositario autorizzato: il soggetto titolare  e  responsabile
della gestione del deposito fiscale; 
    d)  regime  sospensivo:  il  regime  fiscale   applicabile   alla
fabbricazione,  alla  trasformazione,   alla   detenzione   ed   alla
circolazione  dei  prodotti  soggetti  ad  accisa  fino  al   momento
dell'esigibilita'  dell'accisa  o  del  verificarsi  di   una   causa
estintiva del debito d'imposta; 
    e)  operatore  registrato:  la   persona   fisica   o   giuridica
autorizzata  a  ricevere,  nell'esercizio  dell'attivita'   economica
svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti
da Paesi comunitari, extra-comunitari  o  dal  territorio  nazionale;
tale operatore non puo' detenere o spedire i prodotti  in  regime  di
sospensione dei diritti di accisa; 
    f) operatore  non  registrato:  la  persona  fisica  o  giuridica
autorizzata  ad  effettuare,  a  titolo  occasionale,   le   medesime
operazioni previste per l'operatore registrato. 
  3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel
territorio  della  Comunita'   economica   europea,   come   definito
dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il
25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre  1957,  n.  1203,  si
intendono inclusi il Principato  di  Monaco,  Jungholz  e  Mittelberg
(Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si
intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica
francese, il territorio di Busingen,  l'isola  di  Helgoland,  Ceuta,
Melilla e le isole Canarie.