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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 324

Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U. 27/10/1993, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal: 28-10-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,   in   attesa
dell'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  di
riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di  disciplinare  per
gli amministratori straordinari  delle  unita'  sanitarie  locali  la
durata in carica ed i criteri per la nomina e per  le  corrispondenti
indennita'; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare  agli
alunni   handicappati   l'esercizio   del   diritto   all'educazione,
all'istruzione  e  all'integrazione  scolastica  in  relazione   alle
operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   erogare
all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al
fine di non pregiudicarne l'attivita' istituzionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 agosto 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con  i  Ministri  della  pubblica
istruzione, del tesoro e dell'interno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale,  i
termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6  febbraio
1991, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  aprile
1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore  della  legge
regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e comunque non oltre  il  31  dicembre  1993.  Alla  stessa  data  e'
prorogata la durata dei collegi dei revisori delle  unita'  sanitarie
locali anche in deroga alla disciplina  sulla  proroga  degli  organi
amministrativi e di controllo. 
  2.  Ove  occorra   provvedere   alla   nomina   di   amministratori
straordinari  delle  unita'  sanitarie  locali,  non  possono  essere
chiamati   alla   carica   coloro    che    abbiano    superato    il
sessantacinquesimo anno di eta' o che si trovino nelle condizioni  di
incompatibilita' di cui al comma 7 o nelle  condizioni  previste  dal
comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio  1991,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.((La
carica  di  amministratore   straordinario   e'   incompatibile   con
l'esercizio di qualunque altra attivita' lavorativa dipendente, ferme
restando le incompatibilita' previste dalla legislazione vigente)). 
  3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio  1991,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile  1991,  n.
111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite: 
    a) al sindaco del comune ((o ad un suo delegato)) , nelle  unita'
sanitarie  locali  il  cui  ambito  territoriale  coincide   con   un
territorio comunale o con una parte di esso; 
    b) alla conferenza dei  sindaci  ((o  loro  delegati))  ,  quando
l'ambito territoriale della  unita'  sanitaria  locale  comprende  il
territorio di piu' comuni. 
  4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), e'  presieduta  dal
sindaco del comune con il maggior numero di abitanti ((o  da  un  suo
delegato)) e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco  rappresenta  un
numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali  assegnato  al
comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con
le  procedure  stabilite  da  specifico  regolamento   regionale   da
emanarsi, ove non si fosse gia' provveduto alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, entro il 25 ottobre  1993,  su  proposta
della conferenza stessa. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili,  le  norme
regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero
di abitanti. 
  5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono,  nell'ambito
della  programmazione  regionale,   le   linee   di   indirizzo   per
l'impostazione  programmatica   delle   attivita',   esaminano   ((ed
approvano)) il bilancio di previsione e  il  conto  consuntivo  delle
unita'   sanitarie   locali,   svolgono   le    verifiche    generali
sull'andamento delle attivita'  e  formulano  eventuali  osservazioni
utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le  ulteriori
programmazioni. Il sindaco o la  conferenza  dei  sindaci  verificano
altresi' la  coerenza  delle  decisioni  assunte  dall'amministratore
straordinario rispetto agli atti di indirizzo  emanati  e  presentano
semestralmente alla giunta  regionale  una  relazione  sull'attivita'
dell'amministratore stesso. 
  ((6. La responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti delle
unita' sanitarie locali, delle regioni, delle province e  dei  comuni
e' personale. Essa  si  estende  agli  eredi  nei  casi  di  illecito
arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi  ne
abbiano beneficiato patrimonialmente.)) 
  ((7. Ai responsabili delle unita' sanitarie locali, delle regioni e
degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni  di  cui
all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990,  n.  142,  dalla
data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni  si
applicano nei  confronti  dei  responsabili  delle  unita'  sanitarie
locali,  delle  regioni,  degli  enti  ospedalieri  disciolti  e  dei
soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata  legge
n. 142 del 1990, anche ai fatti  oggetto  di  procedimenti  in  corso
davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa.)) 
  8. Le indennita' spettanti agli  amministratori  straordinari  sono
fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed  alla
dimensione  delle  strutture  ospedaliere  esistenti   nelle   unita'
sanitarie  locali.  L'indennita'  annua,  al  lordo  delle   ritenute
erariali, e' determinata in misura non  inferiore  alla  somma  dello
stipendio iniziale  lordo,  della  indennita'  integrativa  speciale,
della tredicesima  mensilita'  e  dell'indennita'  di  direzione  dei
direttori amministrativi capi-servizio delle unita' sanitarie locali.
L'indennita' non puo' risultare superiore ((al doppio della  predetta
somma, fatti salvi i provvedimenti  adottati.))  ((All'amministratore
straordinario non spetta  alcun  trattamento  di  missione.  Per  gli
spostamenti dal luogo di residenza  a  quello  di  svolgimento  delle
proprie funzioni e per  gli  spostamenti  connessi  allo  svolgimento
delle proprie funzioni  all'amministratore  straordinario  spetta  il
rimborso  delle  spese  di  viaggio  nelle  misure  previste  per   i
dipendenti dello Stato.)) (("Per i dipendenti pubblici e privati)) la
nomina ad amministratore straordinario determina il  collocamento  in
aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini
del trattamento di quiescenza e di previdenza  e  dell'anzianita'  di
servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare
il versamento dei  relativi  contributi  comprensivi  delle  quote  a
carico del dipendente, nonche' dei contributi assistenziali calcolati
sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il
rimborso  del  correlativo  onere  alle   unita'   sanitarie   locali
interessate, le quali procedono al  recupero  delle  quote  a  carico
dell'interessato.  E'  abrogato  il  comma  12  dell'articolo  1  del
decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. 
  9. Qualora le regioni non adottino gli  atti  di  loro  competenza,
conformemente alle disposizioni di cui al presente  articolo,  previa
diffida, provvede in via sostitutiva il Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro della sanita'. 
  10.  Nei  rapporti  con  le  farmacie,  con  i  medici  specialisti
convenzionati e con le strutture private convenzionate,  in  caso  di
mancato pagamento  delle  relative  spettanze,  si  deve  considerare
debitore inadempiente e soggetto passivo di  azione  di  pignoramento
per le obbligazioni sorte successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  l'ente
incaricato  del  pagamento  del  corrispettivo,   anziche'   l'unita'
sanitaria locale territorialmente competente. 
  11. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi
dello statuto  di  autonomia  e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  marzo  1975,  n.  474,  e  successive   modifiche   e
integrazioni. 
  12. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 OTTOBRE 1993, N. 423)). 
  13. I componenti le commissioni  degli  iscritti  agli  albi  degli
odontoiatri, istituite in seno ai  consigli  direttivi  degli  ordini
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed  al  comitato
centrale  della  Federazione  nazionale  degli  ordini   dei   medici
chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6  della  legge
24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente,  dall'assemblea
degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti  di
tali commissioni,  appositamente  convocate  nei  termini  e  con  le
modalita' di cui al decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive  modificazioni,  ed  al
relativo  regolamento  di  esecuzione  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 5  aprile  1950,  n.  221,  e  successive
modificazioni. 
  14. Il periodo di attivita' svolto nelle funzioni di amministratore
straordinario  e'   considerato   utile   ai   fini   dell'iscrizione
nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  15. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha
esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione  irrevocabile  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  con
rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha
maturato, alla medesima data, il diritto a  pensione  di  anzianita',
conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario  nazionale
fino al 31 dicembre 1993. 
  16. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7,  della  legge
30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il  rapporto
di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli  elenchi
regionali della  medicina  convenzionata,  ove  venga  a  cessare  il
rapporto di  lavoro  dipendente,  e',  a  domanda,  reinserito  negli
anzidetti elenchi.