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LEGGE 24 luglio 1985, n. 409

Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
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Testo in vigore dal:  28-8-1985

Art. 6


L'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e la Federazione nazionale dei medici-chirurghi assumono rispettivamente la denominazione di "Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri" e di "Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri".
La composizione dei Consigli direttivi degli ordini provinciali e del Comitato centrale della Federazione nazionale di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al secondo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aumentata rispettivamente di due membri iscritti all'Albo degli odontoiatri.
Detta composizione è ulteriormente aumentata di una unità per ogni mille nuovi iscritti nell'Albo degli odontoiatri oltre i primi mille iscritti, con il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi, per i Consigli direttivi, e, oltre i primi diecimila iscritti, di una unità per ogni diecimila nuovi iscritti per il Comitato centrale della Federazione nazionale, con il limite massimo di quattro componenti aggiuntivi.
Qualora nel Consiglio direttivo dell'Ordine del Comitato centrale non risulti eletto un numero di iscritti nell'Albo degli odontoiatri almeno pari al maggior numero di componenti previsto dal comma precedente, agli ultimi degli eletti tra gli iscritti nell'Albo dei medici-chirurghi subentrano di diritto gli iscritti nell'Albo degli odontoiatri che hanno registrato il maggior numero di voti.
Il presidente del seggio elettorale dà attuazione alla disposizione di cui sopra in sede di proclamazione dei risultati delle elezioni.
Per l'elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale ciascun presidente di Ordine provinciale dispone di un voto per ogni 200 iscritti o frazione di 200 iscritti complessivamente negli Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri.
All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, va aggiunta la seguente lettera:
"e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti".
In seno ai Consigli direttivi degli ordini provinciali ed al Comitato centrale della Federazione nazionale sono istituite commissioni costituite da componenti medici e da componenti odontoiatri iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Le commissioni esercitano le attribuzioni di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla lettera c) del medesimo articolo, quando le designazioni riguardino competenze della specifica professione.
La commissione per gli iscritti all'Albo dei medici-chirurghi si compone dei membri del Consiglio dell'Ordine iscritti al medesimo Albo.
La commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri si compone di cinque i membri iscritti nel medesimo albo, eletti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni. I primi eletti entrano a far parte del Consiglio dell'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri a norma dei precedenti commi secondo e terzo.
Nota all'art. 6, comma secondo:
I testi del primo comma dell'art. 2 e del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione negli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), articoli modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, sono i seguenti:
Art. 2, primo comma: "Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che è composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento".
Art. 12, secondo comma: "Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto di tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti; di sette membri per le Federazioni delle ostetriche".

Nota all'art. 6, comma settimo:
L'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, modificato dall'articolo unico della legge 5 gennaio 1955, n. 15 e dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1957, n. 1027, disciplina la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. Il testo del secondo comma di tale articolo, come risultante a seguito dell'aggiunta della lettera e) operata dall'art. 6, comma settimo, della legge qui riportata, è il seguente:
"Fanno parte altresì della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;
e) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti".

Note all'art. 6, comma nono:
- L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 prevede le attribuzioni spettanti al consiglio direttivo di ciascun ordine e collegio. Il testo delle lettere c), f) e g) è il seguente:
"e) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo: salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitiva contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse" - Il regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 è stato approvato con d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1950.

Nota all'art. 6, ultimo comma:
L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, disciplinano le modalità di svolgimento delle operazioni di voto.