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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 267

Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/08/1993
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Testo in vigore dal: 18-8-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome;
  Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i  Ministri del tesoro,
dell'ambiente,  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica,  per  la  funzione pubblica e per il coordinamento delle
politiche comunitarie e gli affari regionali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                          Natura e funzioni
  1. L'Istituto superiore di sanita',  (I.S.S.)  e'  organo  tecnico-
scientifico  del  Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro
della  sanita'.  L'Istituto  e'  dotato  di  autonomia   scientifica,
organizzativa,   amministrativa   e  contabile.  Svolge  funzioni  di
ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per  quanto
concerne la salute pubblica.
  2. L'Istituto:
    a) promuove, con compiti di indirizzo tecnico e di coordinamento,
programmi  di interesse nazionale, coerenti con gli obiettivi del Pi-
ano sanitario nazionale, nel campo della promozione  e  tutela  della
salute,  in  collaborazione  con le regioni e con le unita' sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, nonche' con enti pubblici e  privati
di rilevanza nazionale;
    b)  partecipa,  anche  con  propri  centri operativi e contributi
finanziari,  a  progetti  di  attivita'  esteri  od   internazionali,
finalizzati  alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di
studio e ricerca di enti e di istituzioni nazionali;
    c) svolge funzioni di  certificazione  o  di  accreditamento  dei
laboratori  di  prova e degli organismi di certificazione previsti da
norme comunitarie e da  trattati  internazionali  nel  settore  della
sanita' pubblica;
    d) svolge attivita' di consulenza del Governo e delle regioni per
i rispettivi piani sanitari;
    e)  effettua  controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici,
alimenti, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme  interne
e comunitarie;
    f)  esplica,  in  collaborazione  con l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli  altri
enti  o  amministazioni  che  si  occupano  di  produzione  e impiego
dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive  e
di   qualunque   forma   di  energia  usata  a  scopi  diagnostici  e
terapeutici, attivita' di  consulenza  per  la  tutela  della  salute
pubblica;
    g) promuove programmi di ricerca scientifica sui rapporti tra sa-
lute ed ambiente;
    h)  propone  programmi  e  sperimentazioni  cliniche di interesse
nazionale, da svolgere presso gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere scientifico e nelle aziende ospedaliere;
    i)   assume   iniziative   di   formazione,   perfezionamento   e
aggiornamento sulla salute  pubblica  e  l'organizzazione  sanitaria,
rivolte  al  personale del servizio sanitario nazionale e degli altri
organi ed enti di promozione e tutela della salute.
  3. Il Ministro della sanita' presenta, ogni tre anni, al Parlamento
una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto e sul programma per
il triennio successivo.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note al titolo:
            - La legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  la razionalizzazione e revisione delle disci-
          pline in  materia  di  sanita',  di  pubblico  impiego,  di
          previdenza  e  di  finanza  territoriale".  Si trascrive il
          testo del relativo art. 1, comma 1, lettera h):
             " h) emanare per rendere piene ed effettive le  funzioni
          che  vengono  trasferite  alle  Regioni  e  alle  Provincie
          autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del
          Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo
          e di coordinamento, nonche' tutte  le  funzioni  attribuite
          dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.  Le stesse
          norme  debbono prevedere altresi' il riordino dell'Istituto
          superiore  di  sanita',  dell'Istituto  superiore  per   la
          prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro (ISPESL) nonche'
          degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
          degli istituti  zooprofilattici.  Dette  norme  non  devono
          comportare oneri a carico dello Stato".