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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1 dicembre 1992, n. 581

Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/8/1993
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Testo in vigore dal: 15-8-1993
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           DI CONCERTO CON
         I MINISTRI DEL TESORO, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E
     DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'art. 20, comma 2, lettera b), della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, che  autorizza  la  concessione  di  contributi  ad  enti  ed
associazioni   per   l'organizzazione   di   corsi   di   formazione,
aggiornamento  e  perfezionamento  per  docenti  di  lingua  italiana
operanti  nelle  universita'  e  nelle  scuole  straniere o presso le
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, ai sensi del quale gli interventi a favore della diffusione della
lingua e  cultura  italiana  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
universitarie  straniere  rientrano  nella  competenza  del Ministero
degli affari esteri;
  Visto il decreto interministeriale n. 4758 del  22  dicembre  1989,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario  al  Bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione n. 19-20 del 10 maggio  1990,  ai
sensi  del quale per il personale di ruolo docente di lingua italiana
operante nelle universita' e  nelle  scuole  straniere  o  presso  le
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero le iniziative
di  formazione  e  di  aggiornamento  gravano  su  altri  capitoli di
bilancio;
  Considerata l'opportunita' di incoraggiare la frequenza a corsi  di
formazione,  aggiornamento  e  perfezionamento  per docenti di lingua
italiana operanti nelle universita' e nelle scuole straniere o presso
le istituzioni  scolastiche  e  culturali  italiane  all'estero,  non
appartenenti  ai  ruoli dello Stato e quindi non destinati all'estero
con decreto ministeriale, ma bensi'  assunti  o  comunque  utilizzati
dalle istituzioni in questione in forza di contratto privato;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1991, n. 416, con la quale e' stato
istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri,   il   capitolo   2691  denominato  "Contributi  ad  enti  ed
associazioni   per   l'organizzazione   di   corsi   di   formazione,
aggiornamento  o  perfezionamento  per  docenti  di  lingua italiana,
operanti nelle universita' e  nelle  scuole  straniere  o  presso  le
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero";
  Tenuto  conto  che  la concessione dei contributi in questione deve
avvenire di regola tramite gli istituti italiani di cultura;
  Visto il comma 5  del  gia'  richiamato  art.  20  della  legge  22
dicembre 1990, n. 401;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
143/2132  del  22  ottobre 1992, a norma dell'art. 17, comma 3, della
citata legge n. 400/1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  contributi  ad  enti ed associazioni per l'organizzazione di
corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per  docenti  di
lingua italiana operanti nelle universita' e nelle scuole straniere o
presso  le  istituzioni  scolastiche  e culturali italiane all'estero
sono erogati a seguito di decreto del Ministro  degli  affari  esteri
mediante  ordinativo diretto a favore dei beneficiari dei contributi;
in caso di beneficiari aventi sede all'estero, tali  ordinativi  sono
accreditati   all'Istituto   italiano   di   cultura  competente  per
territorio. Nel caso in cui non operi in loco un istituto di  cultura
ovvero  per  particolari  esigenze locali, da indicare nel decreto di
concessione  del  contributo,  l'ordinativo  viene  accreditato  alla
rappresentanza  diplomatica  o  all'ufficio  consolare competente per
territorio.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'intero art. 20 della legge n. 401/1990
          (Riforma degli Istituti italiani di  cultura  e  interventi
          per  la  promozione  della  cultura e della lingua italiane
          all'estero) e' il seguente:
             "Art. 20 (Interventi nel settore della promozione  della
          lingua  e  della cultura italiane all'estero). - 1. Ai fini
          di una piu' ampia promozione e diffusione  della  lingua  e
          della  cultura  italiane  all'estero,  da svolgere di norma
          tramite  gli  Istituti,  e  per  il   potenziamento   delle
          necessarie  attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione,
          e' autorizzata la spesa aggiuntiva di  lire  7.000  milioni
          dal  1991  al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal
          1995.
             2. Gli stanziamenti di cui al comma  1  sono  utilizzati
          anche per le seguenti attivita':
               a)    concessione   di   contributi   ad   istituzioni
          scolastiche ed universitarie straniere per la creazione  ed
          il  funzionamento  di  cattedre di lingua italiana o per il
          conferimento di borse e viaggi  di  perfezionamento  a  chi
          abbia  frequentato  con  profitto corsi di lingua e cultura
          italiana;
               b) concessione di contributi ad enti  ed  associazioni
          per  l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento
          e perfezionamento per docenti di lingua italiana,  operanti
          nelle  universita'  e  nelle  scuole  straniere o presso le
          istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
               c)  concessione  di  premi  e  di  contributi  per  la
          divulgazione  del  libro  italiano  e  per la traduzione di
          opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione,
          il doppiaggio  e  la  sottotitolatura  di  cortometraggi  e
          lungometraggi  e di serie televisive, destinati ai mezzi di
          comunicazione di massa.
             3. Nell'ambito degli stanziamenti di  cui  al  comma  1,
          possono   essere   concessi  contributi,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  per incentivare progetti di ricerca di base e
          tecnologica  concordati  nei  protocolli  di   cooperazione
          bilaterale  in  materia,  nonche'  per iniziative culturali
          intraprese nel quadro  di  accordi  di  collaborazione  tra
          universita' italiane e straniere.
             4.  Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a
          valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva
          potra' essere destinata anche alle opere di manutenzione  e
          adattamento  degli  stabili demaniali ad uso di Istituti di
          cultura.
             5. Ferme restando  le  competenze  degli  Istituti,  con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro ed i Ministri competenti per materia,  sono  dettate
          le  norme  per  l'effettuazione  degli interventi di cui al
          comma 2".
             -   Il   D.P.R.   n.    18/1967    reca    l'ordinamento
          dell'Amministrazione degli affari esteri.
             -  La  legge  n.  416/1991  ha  approvato il bilancio di
          previsione dello Stato per l'anno  finanziario  1992  e  il
          bilancio pluriennale per il triennio 1992-94.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.