LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 29/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2013)
Testo in vigore dal: 29-12-1990
                               Art. 20.
            (Interventi nel settore della promozione della
             lingua e della cultura italiane all'estero)
  1. Ai fini di una piu' ampia promozione e diffusione della lingua e
della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma  tramite  gli
Istituti,  e  per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi
compresa l'informatizzazione, e' autorizzata la spesa  aggiuntiva  di
lire  7.000  milioni  dal  1991  al  1994  e di lire 10.000 milioni a
decorrere dal 1995.
  2.  Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le
seguenti attivita':
  a)   concessione   di  contributi  ad  istituzioni  scolastiche  ed
universitarie straniere per  la  creazione  ed  il  funzionamento  di
cattedre  di  lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi
di perfezionamento a chi abbia  frequentato  con  profitto  corsi  di
lingua e cultura italiana;
  b)   concessione   di   contributi  ad  enti  ed  associazioni  per
l'organizzazione   di   corsi   di   formazione,   aggiornamento    e
perfezionamento  per  docenti  di  lingua  italiana,  operanti  nelle
universita'  e  nelle  scuole  straniere  o  presso  le   istituzioni
scolastiche e culturali italiane all'estero;
  c)  concessione  di  premi  e di contributi per la divulgazione del
libro  italiano  e  per  la  traduzione   di   opere   letterarie   e
scientifiche,   nonche'   per  la  produzione,  il  doppiaggio  e  la
sottotitolatura  di  cortometraggi  e  lungometraggi   e   di   serie
televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
  3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere
concessi contributi, d'intesa con  il  Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di
ricerca  di  base  e  tecnologica  concordati   nei   protocolli   di
cooperazione  bilaterale in materia, nonche' per iniziative culturali
intraprese nel quadro di accordi di  collaborazione  tra  universita'
italiane e straniere.
  4.  Limitatamente  agli  stanziamenti  di  cui al comma 1, a valere
sull'esercizio finanziario 1991, la spesa  aggiuntiva  potra'  essere
destinata  anche  alle  opere  di  manutenzione  e  adattamento degli
stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.
  5.  Ferme  restando  le  competenze degli Istituti, con decreto del
Ministro, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro  ed  i  Ministri
competenti  per  materia,  sono  dettate le norme per l'effettuazione
degli interventi di cui al comma 2.