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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1 dicembre 1992, n. 580

Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2009)
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Testo in vigore dal: 15-8-1993
al: 3-6-2009
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                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                           DI CONCERTO CON 
         I MINISTRI DEL TESORO, DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E 
     DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 
  Visto l'art. 20, comma 2, lettera a), della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, che autorizza la concessione  di  contributi  ad  istituzioni
scolastiche  ed  universitarie  straniere  per  la  creazione  ed  il
funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di
borse e  viaggi  di  perfezionamento  a  chi  abbia  frequentato  con
profitto corsi di lingua e cultura italiana; 
  Viste le leggi di contabilita' generale dello Stato; 
  Considerata l'opportunita' di incoraggiare una maggiore  diffusione
dell'italiano all'estero attraverso l'istituzione di  nuove  cattedre
ed il mantenimento  di  quelle  esistenti  per  le  quali  esista  il
pericolo di soppressione; 
  Considerata l'opportunita' di incoraggiare la frequenza di corsi di
lingua e cultura italiana organizzati da istituzioni  scolastiche  ed
universitarie straniere con borse e viaggi di perfezionamento  a  chi
abbia frequentato con profitto i corsi stessi; 
  Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416,  con  la  quale  e'  stato
istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri,  il  capitolo  2690  denominato  "Contributi  ad  istituzioni
scolastiche  ed  universitarie  straniere  per  la  creazione  ed  il
funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di
borse e  viaggi  di  perfezionamento  a  chi  abbia  frequentato  con
profitto corsi di lingua e cultura italiana"; 
  Tenuto conto che la concessione dei contributi  in  questione  deve
avvenire di regola tramite gli istituti italiani di cultura; 
  Considerata l'opportunita' di tenere conto, ai fini della obiettiva
valutazione delle esigenze delle singole cattedre, delle segnalazioni
provenienti  dalle  rappresentanze  diplomatiche   e   dagli   uffici
consolari; 
  Visto il comma 5  del  gia'  richiamato  art.  20  della  legge  22
dicembre 1990, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, ai sensi del quale gli interventi a favore della diffusione della
lingua e  cultura  italiana  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
universitarie straniere  rientrano  nella  competenza  del  Ministero
degli affari esteri; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 23 luglio 1992; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
143/2132 del 22 ottobre 1992, a norma dell'art. 17,  comma  3,  della
citata legge n. 400/1988; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  contributi  ad  istituzioni  scolastiche  ed   universitarie
straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di  lingua
italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a
chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana
sono erogati a seguito di decreto del Ministro  degli  affari  esteri
mediante ordinativi  diretti  a  favore  delle  istituzioni  suddette
accreditati presso l'Istituto  italiano  di  cultura  competente  per
territorio. Nel caso in cui non  operasse  in  loco  un  istituto  di
cultura ovvero per  particolari  esigenze  locali,  da  indicare  nel
decreto di concessione del contributo, l'ordinativo viene accreditato
alla rappresentanza diplomatica o  all'ufficio  consolare  competente
per territorio. 
          AVVERTENZA:
Il testo delle   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
- Il testo dell'intero art. 20 della legge n. 401/1990 (Riforma degli
          Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione
          della  cultura  e  della  lingua italiana all'estero) e' il
          seguente:
"Art. 20 (Interventi  nel  settore  della  promozione  della lingua e
          della  cultura  italiane  all'estero).  - 1. Ai fini di una
          piu'  ampia  promozione  e  diffusione della lingua e della
          cultura  italiane  all'estero, da svolgere di norma tramite
          gli  istituti,  e  per  il  potenziamento  delle necessarie
          attrezzature,    ivi   compresa   l'informatizzazione,   e'
          autorizzata  la  spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal
          1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995.
2. Gli stanziamenti  di  cui  al comma 1 sono utilizzati anche per le
          seguenti attivita':
a) concessione   di   contributi   ad   istituzioni   scolastiche  ed
          universitarie    straniere   per   la   creazione   ed   il
          funzionamento  di  cattedre  di  lingua  italiana  o per il
          conferimento  di  borse  e  viaggi di perfezionamento a chi
          abbia  frequantato  con  profitto corsi di lingua e cultura
          italiana;
b) concessione   di   contributi   ad   enti   ed   associazioni  per
          l'organizzazione  di  corsi  di formazione, aggiornamento e
          perfezionamento  per  docenti  di lingua italiana, operanti
          nelle  universita'  e  nelle  scuole  straniere o presso le
          istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro
          italiano   e  per  la  traduzione  di  opere  letterarie  e
          scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la
          sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie
          televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
3. Nell'ambito  degli  stanziamenti di cui al comma 1, possono essere
          concessi    contributi,    d'intesa    con   il   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          per  incentivare  progetti di ricerca di base e tecnologica
          concordati  nei  protocolli  di  cooperazione bilaterale in
          materia,  nonche'  per  iniziative culturali intraprese nel
          quadro   di   accordi  di  collaborazione  tra  universita'
          italiane e straniere.
4. Limitatamente  agli  stanziamenti  di  cui  al  comma  1, a valere
          sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potra'
          essere   destinata  anche  alle  opere  di  manutenzione  e
          adattamento  degli  stabili demaniali ad uso di Istituti di
          cultura.
5. Ferme restando  le  competenze  degli  Istituti,  con  decreto del
          Ministro,  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro ed i
          Ministri  competenti per materia, sono dettate le norme per
          l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2".
- La legge n.  416/1991  ha approvato il bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 1992 e il bilancio pluriennale
          per il triennio 1992-94.
- Il D.P.R.  n. 18/1967 reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli
          affari esteri.
- Il comma 3   dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988  (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del   Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con  decreto
          ministeriale  possano  essere  adottati  regolamenti  nelle
          materie   di   competenza   del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.