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LEGGE 14 luglio 1993, n. 238

Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

note: Entrata in vigore della legge: 4/8/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2021)
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Testo in vigore dal:  4-8-1993 al: 30-11-2007
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i contratti di programma, i contratti di servizio e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186.
2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera m), della legge n. 186/1991, recante istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), è il seguente:
"1. Il CIPET, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al Consiglio dei Ministri e al CIPE in ordine agli indirizzi della politica economica generale, esercita funzioni di informazione, programmazione e coordinamento delle diverse attività nel settore del trasporto nelle sue diverse componenti e modalità, ivi compresa la viabilità.
A tal fine:
a)-l) (omissis);
m) valuta la conformità dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonché di enti pubblici e società, agli obiettivi del pi- ano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera e). A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi.
Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici".
La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 38 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1992, n. 7 - 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera m), quarta e quinta proposizione.