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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 1992, n. 579

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entità della spesa prevista sul cap. 1573 dello stato di previsione del Ministero concernente: "Contributi ad enti, istituti ed associazioni per studi ed iniziative a carattere divulgativo inerenti a problemi agricoli di interesse nazionale e per lo svolgimento di attività relative al progresso della meteorologia ed ecologia agraria".

note: Entrata in vigore del decreto: 25/6/1993
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 25-6-1993
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  nuove  norme  in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede  la
predeterminazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e asusili finanziari;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista la legge di bilancio 31 dicembre 1991, n. 416;
  Visto  il  regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del
25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i  termini  e  i
responsabili dei procedimenti;
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione  di  agevolazioni contributive in riferimento all'entita'
della spesa prevista sul cap. 1573  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, concernente: "Contributi
ad enti, istituti ed associazioni per studi ed iniziative a carattere
divulgativo inerenti a problemi agricoli di interesse nazionale e per
lo svolgimento di attivita' relative al progresso della  meteorologia
ed ecologia agraria";
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  n.  743/92 espresso dal Consiglio di Stato nella
adunanza generale del 23 luglio 1992, col quale non sono stati  mossi
rilievi  sul  contenuto  di  uno  schema  di  regolamento proposto in
attuazione dell'art. 12 della citata legge n. 241/1990;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta
con nota n. 17265/54977 del 15 dicembre 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Criteri e priorita'
  1.  I  procedimenti  amministrativi  relativi  alla concessione dei
contributi di cui al capitolo 1573 richiamato  nelle  premesse,  sono
definiti  secondo  i  criteri  e le priorita' indicati nei successivi
commi.
  2. Sono ammessi  a  contributo  i  programmi  presentati  da  enti,
istituti  ed associazioni per la realizzazione di studi ed iniziative
a  carattere  divulgativo,  che  riguardano  problemi   agricoli   di
rilevanza  nazionale, nonche' iniziative relative allo svolgimento di
attivita' attinenti  al  progresso  della  meteorologia  ed  ecologia
agraria.
  3.  Saranno  finanziati  i programmi che maggiormente corrispondono
agli obiettivi ed alle finalita' della  politica  agricola  ed  agro-
alimentare  nazionale  e,  prioritariamente,  quelli presentati dagli
istituti  di  ricerca  e  sperimentazione  agraria,  da  altri   enti
pubblici,  nonche'  da  enti,  istituti ed associazioni senza fini di
lucro.
  4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno
corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi  di
seguito specificati:
    a)  enti pubblici fino al 95%, con anticipazioni non superiori al
50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;
    b) enti, istituti  ed  associazioni  senza  fini  di  lucro  fino
all'80%,  con  anticipazioni  non  superiori  al  40%  del contributo
previsto previa presentazione di idonea garanzia;
    c)  altri  enti,  istituti  ed  associazioni  fino  al  75%,  con
anticipazioni   non   superiori   al   30%   del   contributo  previa
presentazione di idonea garanzia.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  commi  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge n.
          241/1990,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
          generale - n. 192 del 18 agosto 1990:
             "Art.   12.   -   1.   La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi ed ausili finanziari  e  l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed  alla  pubblicazione  da  parte  delle   amministrazioni
          precedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,  dei  criteri  e  delle   modalita'   cui   le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
             2.  L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di cui al comma 1 deve risultare dai singoli  provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
             -  La  legge  n.  468/1978,  e'  stata  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22  agosto  1978  e  riguarda
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio.
             - Il regolamento adottato con D.M. n. 376/1992 e'  stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1992.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta seficiale.