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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1993, n. 177

Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida alle unità sanitarie locali i controlli in materia ambientale, nonchè differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/6/1993
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Testo in vigore dal: 20-6-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 75 della Costituzione;
  Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
  Visti  gli  atti,  trasmessi  in  data  26 maggio 1993 dall'ufficio
centrale per il referendum presso la Corte  di  cassazione,  relativi
alla  proclamazione  del risultato del referendum indetto con decreto
del Presidente della Repubblica 25 febbraio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, per l'abrogazione parziale
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante  istituzione del
Servizio sanitario nazionale, nella parte in cui affida  alle  unita'
sanitarie locali i controlli in materia ambientale;
  Ritenuta la necessita' di prorogare il termine di entrata in vigore
della  predetta  abrogazione, al fine di opportunamente riorganizzare
il settore in questione e di evitare soluzioni di  continuita'  negli
interventi di tutela;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'ambiente e della sanita';
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della
Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
50  del  2  marzo  1993, sono abrogati gli articoli 2, secondo comma,
limitatamente alle parole: " h) la identificazione e la  eliminazione
delle  cause  degli  inquinamenti  dell'atmosfera,  delle acque e del
suolo", 14, terzo comma, limitatamente alle parole: "  b)  all'igiene
dell'ambiente",  20,  primo  comma,  lettera  a),  limitatamente alle
parole: "di vita e", e lettera c),  limitatamente  alle  parole:  "di
vita  e",  21,  secondo  comma,  limitatamente  alle  parole:  "e  la
salvaguardia  dell'ambiente",  nonche'  alle   parole:   "di   igiene
ambientale  e",  66,  primo  comma,  lettera  a),  limitatamente alle
parole: "compresi i beni mobili e  immobili  e  le  attrezzature  dei
laboratori  di igiene e profilassi", della legge 23 dicembre 1978, n.
833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale.
  2. L'abrogazione di cui al comma  1  ha  effetto  decorsi  sessanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 5 giugno 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SPINI, Ministro dell'ambiente
                                  GARAVAGLIA, Ministro della sanita'
 Visto, il Guardasigilli: CONSO