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DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993, n. 161

Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-06-1993
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Testo in vigore dal:  11-6-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 38 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti", è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Classificazione dei fertilizzanti) . - 1. Il termine 'fertilizzantè comprende prodotti minerali, organici e organo- minerali, che si suddividono in 'concimì ed 'ammendanti e correttivì.
2. I concimi minerali possono essere:
semplici: azotati, fosfatici, potassici;
composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo- potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK);
a base di elementi secondari;
a base di microelementi (oligo-elementi).
3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).
4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto- fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).
5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.
6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.
7. Nei concimi liquidi in soluzione è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.
8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.".