stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 28 aprile 1993, n. 131

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/5/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/1993)
nascondi
  • Articoli
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo I
    REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI
    DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo II
    STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE
    SUGLI OLI MINERALI
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo III
    STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SULL'ALCOLE
    E SULLE BEVANDE ALCOLICHE
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo IV
    STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI
  • 27
  • 28
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo V
    ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE
  • 29
  • 30
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo VI
    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
    DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    Capo I
    ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE
  • 36
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
    DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    Capo II
    DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI
    INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
    DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    Capo III
    MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONNESSE
    AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI.
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • ADEGUAMENTO
    DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
    Capo I
    MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL
    REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA
    ANNUALE.
  • 61
  • ADEGUAMENTO
    DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
    Capo II
    ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-5-1993
al: 30-6-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  concernenti  l'armonizzazione  delle  disposizioni   in
materia di imposte sugli oli  minerali,  sull'alcole,  sulle  bevande
alcoliche e sui tabacchi lavorati, in materia di imposta  sul  valore
aggiunto con quelle recate da  direttive  della  Comunita'  economica
europea e modificazioni conseguenti a detta  armonizzazione,  nonche'
disposizioni concernenti la  disciplina  dei  centri  autorizzati  di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione
dall'imposta  locale  sui  redditi   dei   redditi   d'impresa   fino
all'ammontare  corrispondente  al  contributo   diretto   lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di  un'imposta  erariale  straordinaria  su
taluni beni ed altre disposizioni tributarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad  in-
terim, Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione  economica  e  per  il  coordinamento
delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
              Prodotti soggetti ad accise - Definizioni 
  1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche  e  i  tabacchi
lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25  e  27,
sono sottoposti ad  accisa  secondo  le  disposizioni  stabilite  dal
presente decreto. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi
prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta
di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine
o di consumo; 
    b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, 
trasformate, detenute, ricevute o spedite 
merci soggette ad accisa, in regime di  sospensione  dei  diritti  di
accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria; 
    c) depositario autorizzato: il soggetto titolare  e  responsabile
della gestione del deposito fiscale; 
    d)  regime  sospensivo:  il  regime  fiscale   applicabile   alla
fabbricazione,  alla  trasformazione,   alla   detenzione   ed   alla
circolazione  dei  prodotti  soggetti  ad  accisa  fino  al   momento
dell'esigibilita'  dell'accisa  o  del  verificarsi  di   una   causa
estintiva del debito d'imposta; 
    e)  operatore  registrato:  la   persona   fisica   o   giuridica
autorizzata  a  ricevere,  nell'esercizio  dell'attivita'   economica
svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti
da Paesi comunitari, extra-comunitari  o  dal  territorio  nazionale;
tale operatore non puo' detenere o spedire i prodotti  in  regime  di
sospensione dei diritti di accisa; 
    f) operatore  non  registrato:  la  persona  fisica  o  giuridica
autorizzata  ad  effettuare,  a  titolo  occasionale,   le   medesime
operazioni previste per l'operatore registrato. 
  3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel
territorio  della  Comunita'   economica   europea,   come   definito
dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il
25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre  1957,  n.  1203,  si
intendono inclusi il Principato  di  Monaco,  Jungholz  e  Mittelberg
(Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si
intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica
francese, il territorio di Bu'singen, l'isola  di  Helgoland,  Ceuta,
Melilla e le isole Canarie.