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DECRETO-LEGGE 26 aprile 1993, n. 122

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/4/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205 (in G.U. 26/06/1993, n.148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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Testo in vigore dal:  28-4-1993 al: 26-6-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, allo scopo di apprestare più efficaci strumenti di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni:
a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
b) chi, in qualsiasi modo, incita alla discriminazione o all'odio, o incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. La pena di cui al comma 1 è aumentata se il fatto è commesso col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda, ovvero in pubbliche riunioni.
3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni o, se l'organizzazione, associazione, movimento o gruppo ha tra i propri scopi l'incitamento alla violenza, con la reclusione da due a sette anni. Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.".