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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 123

Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/5/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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Testo in vigore dal: 12-5-1993
al: 23-11-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 52 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  89/397/CEE  del
Consiglio del 14 giugno 1989, relativa  al  controllo  ufficiale  dei
prodotti alimentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 marzo 1993; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli  affari
esteri, di grazia e  giustizia,  del  tesoro  e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Definizioni e finalita' 
  1. Ai sensi  del  presente  decreto  per  controllo  ufficiale  dei
prodotti alimentari, di seguito definito controllo, si  intendono  le
attivita' di cui al comma 3 svolte dai competenti organi su: 
   a) i prodotti alimentari, ivi compresi gli alimenti  destinati  ad
un'alimentazione particolare; 
    b) gli additivi alimentari, le vitamine, i sali minerali  inclusi
i sali degli oligoelementi e gli altri additivi destinati  ad  essere
venduti in quanto tali; 
   c) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto  con  i
prodotti di cui alle lettere a) e b). 
  2. Il controllo ha la finalita' di assicurare  la  conformita'  dei
prodotti di cui al comma 1 alle disposizioni dirette  a  prevenire  i
rischi per  la  pubblica  salute,  a  proteggere  gli  interessi  dei
consumatori, tra cui quelli inerenti la corretta informazione,  e  ad
assicurare la lealta' delle transazioni commerciali. 
  3. Il controllo di cui al comma 1 consiste  in  una  o  piu'  delle
seguenti operazioni: 
   a) l'ispezione; 
   b) il prelievo di campioni; 
   c) l'analisi dei campioni prelevati; 
   d) il controllo dell'igiene del personale; 
   e) l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere; 
   f)  l'esame  dei  sistemi  di  verifica  eventualmente  installati
dall'impresa e dei relativi risultati. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei  confronti
dei prodotti di cui al comma 1 destinati: 
   a) ad essere commercializzati nel territorio nazionale; 
   b) ad  essere  spediti  in  altro  Stato  membro  delle  Comunita'
europee; 
   c) ad essere esportati. 
  5. Il controllo riguarda tutte  le  fasi  della  produzione,  della
fabbricazione, della lavorazione, del magazzinaggio,  del  trasporto,
della distribuzione, del commercio e dell'importazione. 
          AVVERTENZA:
             Per  ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
          comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico
          delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.