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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 1993, n. 123

Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/5/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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Testo in vigore dal:  12-5-1993 al: 23-11-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 52 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/397/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni e finalità
1. Ai sensi del presente decreto per controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di seguito definito controllo, si intendono le attività di cui al comma 3 svolte dai competenti organi su:
a) i prodotti alimentari, ivi compresi gli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare;
b) gli additivi alimentari, le vitamine, i sali minerali inclusi i sali degli oligoelementi e gli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali;
c) i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti di cui alle lettere a) e b).
2. Il controllo ha la finalità di assicurare la conformità dei prodotti di cui al comma 1 alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la pubblica salute, a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti la corretta informazione, e ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali.
3. Il controllo di cui al comma 1 consiste in una o più delle seguenti operazioni:
a) l'ispezione;
b) il prelievo di campioni;
c) l'analisi dei campioni prelevati;
d) il controllo dell'igiene del personale;
e) l'esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere;
f) l'esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei prodotti di cui al comma 1 destinati:
a) ad essere commercializzati nel territorio nazionale;
b) ad essere spediti in altro Stato membro delle Comunità europee;
c) ad essere esportati.
5. Il controllo riguarda tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione, del commercio e dell'importazione.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.