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DECRETO-LEGGE 23 aprile 1993, n. 118

Disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/04/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1993, n. 202 (in G.U. 23/06/1993, n.145).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal:  24-4-1993 al: 23-6-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla definizione di un nuovo assetto organizzativo per la realizzazione del programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA, nonché del programma di liquidazione e di riordino dell'EFIM;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il Ministero delle partecipazioni statali e la relativa Ragioneria centrale, istituiti con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sono soppressi con effetto dalla data del 22 febbraio 1993.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri subentra, con effetto dalla data di cui al comma 1, nelle residue attribuzioni del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di quelle di cui all'articolo 2 ad un Ministro senza portafoglio, ovvero ad uno dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1. Anche allo scopo di curare i problemi connessi al programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL, INA e al programma di liquidazione e razionalizzazione dell'EFIM, il Ministro delegato sovraintende al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 1992.
4. Il Ministro delegato a norma del comma 3 può anche avvalersi, in posizione di comando, di un contingente di personale non superiore a trenta unità, comunque in servizio alla data del 22 febbraio 1993 presso il soppresso Ministero delle partecipazioni statali.