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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1993, n. 117

Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/05/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2000)
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Testo in vigore dal:  7-5-1993 al: 23-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante delega al Governo ad emanare apposito decreto per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico";
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, concernente norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernente norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. È istituito il ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.
2. Gli organici dei vari gradi, i numeri massimi, le modalità ed i requisiti per l'avanzamento, le relative aliquote di valutazione e promozioni tabellari annue per gli ufficiali del ruolo di cui al comma 1 sono stabilite dalla tabella 1 allegata.
AVVERTENZE:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 217/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche, degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri) è il seguente:
"Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli "normale", "speciale" e "tecnico". Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:
1) il numero massimo della consistenza nei gradi;
2) i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;
3) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:
1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;
2) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialità:
1) informatica;
2) psicologia applicata;
3) investigazioni scientifiche;
d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia più alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangono in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".