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DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. 111

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/4/93.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal: 20-4-1993
al: 18-6-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  sentenza  della  Corte  di  giustizia  della   Comunita'
economica europea in data 10 dicembre  1991,  che  ha  dichiarato  la
normativa italiana relativa  al  lavoro  portuale  incompatibile  con
l'articolo 90, in combinato disposto con gli articoli 30,  48  e  86,
del trattato CEE; 
  Considerato che la Commissione CEE ha invitato il Governo  italiano
a comunicare, entro il 30  settembre  1992,  le  misure  che  intende
adottare per conformare la normativa interna al diritto comunitario; 
  Considerato, altresi', che la stessa Commissione si e' riservata di
avviare il procedimento di infrazione qualora,  sempre  entro  il  30
settembre 1992, le misure adottate non fossero sufficienti a  rendere
la normativa nazionale conforme al diritto comunitario; 
  Ritenuta, pertanto,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni  in  tema  di  libera  concorrenza  nel  settore
portuale, al fine di corrispondere all'invito della Commissione CEE; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della marina mercantile, di concerto con  i  Ministri  delle
finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
              Nuova disciplina delle attivita' portuali 
  1. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo  111,  ultimo  comma,
del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresi' abrogati, a
partire dal 31 luglio 1993, gli articoli 108, 109, 110, commi  primo,
secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116,
comma primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1), 1172 e 1279 del  codice
della navigazione, nonche' gli articoli contenuti nel libro I, titolo
III, capo IV, del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio  1952,  n.  328,  per  le  parti  afferenti  la  navigazione
marittima. 
  2. La  vigilanza  sull'espletamento  delle  attivita'  portuali  di
carico, scarico, trasporto, deposito  e  movimento  in  genere  delle
merci e di ogni altro materiale nel porto e di  quelle  complementari
ed accessorie, nonche' sull'applicazione della misura  delle  tariffe
indicate da ciascuna impresa, e' esercitata dagli  enti  portuali  e,
laddove non istituiti, dalle autorita' marittime. 
  3. L'esercizio di attivita' portuali di cui al comma  2,  espletate
per  conto  proprio  e/o  per  conto  di  terzi,   e'   soggetto   ad
autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito, del  capo
del compartimento marittimo. 
  4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al  comma  3  le
imprese  richiedenti  devono  risultare  in  possesso  dei   seguenti
requisiti: 
    a) iscrizione nel registro delle imprese  o  titolo  equipollente
per  le  imprese  appartenenti  agli  Stati  membri  della  Comunita'
economica europea; 
    b) capacita' tecnico-organizzativa adeguata  al  volume  ed  alla
tipologia delle operazioni portuali da svolgere; 
    c) capacita' finanziaria e di capitale adeguata alla attivita' da
espletare; 
    d) organico di lavoratori da assumere  alle  dirette  dipendenze,
rapportato alle esigenze dell'impresa. 
  5.  Le  tariffe  dei  servizi  e  delle  attivita'  portuali   sono
pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma
3 debbono comunicare, all'autorita' marittima o all'ente portuale, le
tariffe che saranno praticate nei  confronti  degli  utenti,  nonche'
ogni eventuale e successiva variazione. 
  6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte
alle esigenze operative, l'impresa puo' avvalersi dei  lavoratori  di
cui all'articolo 2, chiamati in mobilita' temporanea o distacco. 
  7.  L'impresa  autorizzata  all'esercizio  di  attivita'  portuali,
iscritta  in  apposito   registro   tenuto   dall'ente   portuale   o
dall'autorita'  marittima,  deve  versare  un  canone  annuo  ed  una
cauzione nella  misura  determinata  dallo  stesso  ente  portuale  o
dall'autorita' marittima, in relazione al volume degli investimenti e
delle attivita' da espletare. 
  8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme
di  collaborazione   contrattuali   o   istituzionali   tra   imprese
finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui  al  comma
4. 
  9. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale  e  che
puo' essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorita'  marittima  sono
tenuti a verificare la realizzazione delle  condizioni  previste  nel
programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata  attuazione,
non danno luogo al rinnovo. 
  10. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata allorche' venga
accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4. 
  11. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al  presente  articolo,
l'ente portuale ovvero l'autorita' marittima sono tenuti  a  valutare
il  rapporto  tra  numero  di  imprese  ed  esigenze  del   traffico,
garantendo comunque la concorrenza nel settore. 
  12. L'ente portuale  o  l'autorita'  marittima  possono  rilasciare
autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali,  in
occasione di arrivo o partenza, alle  navi  dotate  di  propri  mezzi
meccanici  e  di  proprio  personale  adeguato  alle  operazioni   da
svolgere, previo versamento di apposita somma di denaro e  di  idonea
cauzione, determinate dallo stesso  ente  portuale  o  dall'autorita'
marittima in relazione alle attivita' da espletare.