stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. 111

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/4/93.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-4-1993 al: 18-6-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunità economica europea in data 10 dicembre 1991, che ha dichiarato la normativa italiana relativa al lavoro portuale incompatibile con l'articolo 90, in combinato disposto con gli articoli 30, 48 e 86, del trattato CEE;
Considerato che la Commissione CEE ha invitato il Governo italiano a comunicare, entro il 30 settembre 1992, le misure che intende adottare per conformare la normativa interna al diritto comunitario;
Considerato, altresì, che la stessa Commissione si è riservata di avviare il procedimento di infrazione qualora, sempre entro il 30 settembre 1992, le misure adottate non fossero sufficienti a rendere la normativa nazionale conforme al diritto comunitario;
Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di libera concorrenza nel settore portuale, al fine di corrispondere all'invito della Commissione CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Nuova disciplina delle attività portuali
1. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal 31 luglio 1993, gli articoli 108, 109, 110, commi primo, secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116, comma primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1), 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.
2. La vigilanza sull'espletamento delle attività portuali di carico, scarico, trasporto, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto e di quelle complementari ed accessorie, nonché sull'applicazione della misura delle tariffe indicate da ciascuna impresa, è esercitata dagli enti portuali e, laddove non istituiti, dalle autorità marittime.
3. L'esercizio di attività portuali di cui al comma 2, espletate per conto proprio e/o per conto di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'ente portuale e, laddove non istituito, del capo del compartimento marittimo.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 le imprese richiedenti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese o titolo equipollente per le imprese appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea;
b) capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni portuali da svolgere;
c) capacità finanziaria e di capitale adeguata alla attività da espletare;
d) organico di lavoratori da assumere alle dirette dipendenze, rapportato alle esigenze dell'impresa.
5. Le tariffe dei servizi e delle attività portuali sono pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3 debbono comunicare, all'autorità marittima o all'ente portuale, le tariffe che saranno praticate nei confronti degli utenti, nonché ogni eventuale e successiva variazione.
6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, l'impresa può avvalersi dei lavoratori di cui all'articolo 2, chiamati in mobilità temporanea o distacco.
7. L'impresa autorizzata all'esercizio di attività portuali, iscritta in apposito registro tenuto dall'ente portuale o dall'autorità marittima, deve versare un canone annuo ed una cauzione nella misura determinata dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima, in relazione al volume degli investimenti e delle attività da espletare.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme di collaborazione contrattuali o istituzionali tra imprese finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.
9. Alla scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che può essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorità marittima sono tenuti a verificare la realizzazione delle condizioni previste nel programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata attuazione, non danno luogo al rinnovo.
10. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata allorché venga accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.
11. Nel rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'ente portuale ovvero l'autorità marittima sono tenuti a valutare il rapporto tra numero di imprese ed esigenze del traffico, garantendo comunque la concorrenza nel settore.
12. L'ente portuale o l'autorità marittima possono rilasciare autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, in occasione di arrivo o partenza, alle navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, previo versamento di apposita somma di denaro e di idonea cauzione, determinate dallo stesso ente portuale o dall'autorità marittima in relazione alle attività da espletare.