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DECRETO-LEGGE 8 aprile 1993, n. 101

Misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/4/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/1993)
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Testo in vigore dal:  9-4-1993 al: 7-6-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'ambiente, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e per i problemi delle aree ur- bane;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Programmi di investimento 1993-95
1. Ai fini del sostegno dell'occupazione e con prioritario riferimento alle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di relazioni dei Ministri competenti e delle regioni e province autonome, riesamina i programmi d'intervento previsti dalla normativa in vigore al fine di verificare l'esecutività dei singoli progetti, di confermarne le priorità e di accelerarne l'attuazione, anche mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello stesso termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha facoltà di deliberare la revoca, da disporsi, nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non sia stata avviata o la cui interruzione non determini costi rilevanti e di destinare le somme disponibili ad opere immediatamente cantierabili, con priorità per quelle dislocate nelle suddette aree di crisi. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il criterio di compensare temporalmente nel triennio 1993-1995 le eventuali modificazioni settoriali e territoriali della spesa inizialmente prevista.
2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1 vengono trasmesse alle Camere unitamente al documento di programmazione economico- finanziaria, per il triennio 1994-1996, presentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
3. Con apposite annotazioni in calce a ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa interessati, nel disegno di legge di assestamento per l'anno 1993 e nel disegno di legge di bilancio, a legislazione vigente, per l'anno 1994 e per il triennio 1994-1996 viene fornita analitica indicazione degli importi delle variazioni apportate alla legge di bilancio per il 1993 e per il triennio 1993-1995, in esecuzione del presente decreto. In apposita sezione della relazione al disegno di legge finanziaria per il 1994 viene data dimostrazione dello stato di esecuzione dei progetti di intervento per i quali sono stati utilizzati dal CIPE i poteri ad esso conferiti ai sensi del comma 1.
4. Gli importi derivanti dalle revoche di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.
5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri e le modalità per la definizione dei rapporti finanziari inerenti ai progetti di cui è disposta la revoca.