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DECRETO-LEGGE 5 aprile 1993, n. 95

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-04-1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1993)
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Testo in vigore dal:  6-4-1993 al: 4-6-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per i lavoratori del settore dell'amianto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
" 8. Per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, individuate dal CIPE ai sensi del comma 3, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.".
2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.