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DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1993, n. 85

Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-4-1993
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Testo in vigore dal: 2-4-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  gennaio  1992,  n. 158, concernente delega al
Governo per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici  principali
e  degli  uffici  locali  dell'Amministrazione  delle  poste  e delle
telecomunicazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante  norme
per  la  razionalizzazione  e  per  la  revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 1993;
  Sulla  proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la  funzione  pubblica  e
del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Direzioni centrali
  1.  Le  attribuzioni  della  direzione  centrale per il personale e
quelle della direzione centrale per gli uffici locali  sono  devolute
ad  un  unico  organo denominato direzione centrale del personale, la
quale assume le attribuzioni stabilite con provvedimento da  adottare
ai  sensi  dell'art.  6,  comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono   determinati
l'organico del personale con qualifiche dirigenziali, la ripartizione
della  direzione  in  divisioni  e  sezioni  nonche' le competenze di
queste ultime.
  2. Con apposito provvedimento, da adottare ai  sensi  dell'art.  6,
comma  1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, entro il 12
marzo  1994,  sono  stabilite  le  nuove  attribuzioni   dell'attuale
direzione  centrale per gli uffici locali, se ne definisce l'organico
dirigenziale e si fissa l'articolazione dell'organo  in  divisioni  e
sezioni.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  gennaio  1992,  n. 158, concernente delega al
Governo per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici  principali
e  degli  uffici  locali  dell'Amministrazione  delle  poste  e delle
telecomunicazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante  norme
per  la  razionalizzazione  e  per  la  revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 1993;
  Sulla  proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la  funzione  pubblica  e
del lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Direzioni centrali
  1.  Le  attribuzioni  della  direzione  centrale per il personale e
quelle della direzione centrale per gli uffici locali  sono  devolute
ad  un  unico  organo denominato direzione centrale del personale, la
quale assume le attribuzioni stabilite con provvedimento da  adottare
ai  sensi  dell'art.  6,  comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono   determinati
l'organico del personale con qualifiche dirigenziali, la ripartizione
della  direzione  in  divisioni  e  sezioni  nonche' le competenze di
queste ultime.
  2. Con apposito provvedimento, da adottare ai  sensi  dell'art.  6,
comma  1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, entro il 12
marzo  1994,  sono  stabilite  le  nuove  attribuzioni   dell'attuale
direzione  centrale per gli uffici locali, se ne definisce l'organico
dirigenziale e si fissa l'articolazione dell'organo  in  divisioni  e
sezioni.