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DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 1993, n. 66

Attuazione delle direttive 90/677/CEE e 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/04/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2006)
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Testo in vigore dal:  2-4-1993 al: 9-6-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 46 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/677/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990 concernente estensione del campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica, nonché della direttiva 92/18/CEE della Commissione del 20 marzo 1992 recante modifica dell'allegato della direttiva 81/852/CEE relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, si applica anche ai medicinali veterinari ad azione immunologica salvo quanto disposto dal presente decreto.
2. Si intendono medicinali veterinari ad azione immunologica quelli somministrati agli animali allo scopo di indurre un'immunità attiva o passiva o di diagnosticare la situazione immunitaria.
3. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119, nonché quelle del presente decreto non si applicano ai medicinali veterinari ad azione immunologica inattivati prodotti con gli organismi patogeni e gli antigeni ottenuti da un animale o da animali provenienti da uno stesso allevamento ed impiegati per trattare tale animale o tale allevamento nella stessa località.
4. Il Ministro della sanità, con proprio regolamento, disciplina la produzione e l'impiego dei medicinali veterinari ad azione immunologica di cui al comma 3.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.