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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 luglio 1992, n. 570

Regolamento concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2012)
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Testo in vigore dal:  7-3-1993 al: 26-3-2012
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IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, l'art. 39, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento, nonché gli articoli 165 e 188 dello stesso decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;
Ritenuto che, mentre non sussiste ragione alcuna per non recepire la prima indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato, in ordine all'opportunità di contenere le misure percentuali dei compensi applicabili agli scaglioni di più altro importo, non sembra che si possa, invece, aderire alla seconda - effettuata, peraltro, dall'autorità consultiva in termini tali da in inficiare la positività complessiva del parere reso - concernente una possibile riduzione percentuale dei compensi, rispetto alle misure tabellari, per i casi di chiusura del fallimento con concordato (art. 2, comma 2, del regolamento). La norma sindacata, invero, è la fedele riproduzione di quella contenuta, con pari estremi, nel decreto ministeriale 17 aprile 1987 - recante "Adeguamento dei compensi spettanti ai curatori di fallimento e determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata", attualmente in vigore - la quale per anni è stata oggetto di positiva applicazione, senza che nei rigaurdi della stessa siano state mosse censure o critiche, quale adeguato strumento di determinazione del compenso dei curatori per la particolare opera professionale prestata. Inoltre, la presenza, nell'ambito della stessa disposizione, di un meccanismo di contenimento della liquidazione complessiva del compenso, per il caso della chiusura del fallimento del concordato, che in ogni caso non deve superare le misure tabellari applicabili in via ordinaria, appare sufficiente strumento di parametrazione del compenso rispetto all'attività in concreto prestata dai soggetti interessati;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'art. 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 20 milioni di lire;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire;
g) sino all'1,80% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire;
h) sino allo 0,90% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire.
2. Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo del fallimento, un compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo 0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 39, 165 e 188 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente:
"Art. 39 (Compenso del curatore) - Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale, non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi è luogo".
"Art. 165 (Commissario giudiziale) - Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39".
"Art. 188 (Ammissione alla procedura). - Il tribunale, se concorrono le condizioni stabilite dalla legge e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, ammette il ricorrente alla procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento:
1) delega un giudice alla procedura;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione del provvedimento stesso ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a otto giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si presume necessaria per l'intera procedura.
Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli articoli 167 e 168.
Si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 164, 165, 170 e 173".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 39 del R.D. n. 267/1942 si veda in nota alle premesse.