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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 gennaio 1993, n. 43

Regolamento relativo ad apparecchiature radio per collegamenti ad uso privato operanti nella gamma dei 17 GHz - regola tecnica n. 704.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/03/1993
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Testo in vigore dal: 12-3-1993
                       IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto il regio decreto-legge 23 aprile  1925,  n.  520,  convertito
nella   legge   21   maggio  1926,  n.  597,  sul  nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione   postale   e    telegrafica,    e    successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  4  novembre 1926, n. 1978, concernente i
compiti    dell'Istituto    superiore    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni;
  Vista  la  legge 1› marzo 1968, n. 186, concernente le disposizioni
per  la  produzione  di   materiali,   apparecchiature,   macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
  Vista  la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 39;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio  1983,  con  il  quale  e'
stato   approvato   il   piano   nazionale   di   ripartizione  delle
radiofrequenze, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
  Visto  il  regolamento  per  il collaudo di materiali e di impianti
forniti all'Amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni  e
all'Azienda  di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto
del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni  10  marzo  1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 1985;
  Vista  la  legge  9  maggio  1986,  n.  149,  che  ha ratificato la
convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi
il   6   novembre   1982,   con   allegato   il   regolamento   delle
radiocomunicazioni  nel  quale  e'  definito  lo  statuto di servizio
secondario;
  Visto il decreto  ministeriale  9  maggio  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  115  del  19 maggio 1990, con cui sono state
approvate  modifiche  al  piano  nazionale  di   ripartizione   delle
radiofrequenze;
  Considerata  la necessita' di disciplinare le caratteristiche delle
apparecchiature di linea per la trasmissione in ponte  radio  per  il
servizio fisso, operanti nella gamma 17,3-17,7 GHz, che fruisce dello
statuto di servizio secondario;
  Visto  il  parere  espresso  dal  consiglio superiore tecnico delle
poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione;
  Visto il parere espresso dal  consiglio  di  amministrazione  delle
poste e delle telecomunicazioni;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 30 novembre 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
GM/69698/4216DL/CR dell'11 dicembre 1992, a norma dell'art. 17, comma
3, della citata legge n. 400/1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Oggetto delle regole
  1. Le presenti regole tecniche si riferiscono ad apparecchiature di
linea  per  collegamenti  in  ponte  radio  per il servizio fisso per
esclusivo uso privato, operanti nella gamma 17300-17700 MHz. In  tale
gamma  i collegamenti fruiscono dello statuto di servizio secondario.
Le regole stabiliscono le prescrizioni minime cui debbono  soddisfare
le apparecchiature adibite alla trasmissione di segnali numerici.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge n. 39/1982 reca: "Autorizzazione alle aziende
          dipendenti   dal   Ministero   delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni  a  proseguire  nella  realizzazione  dei
          programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e  di
          costruzione   di  alloggi  di  servizio  per  il  personale
          postelegrafonico - Disciplina dei collaudi".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.