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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 1992, n. 567

Regolamento recante l'istituzione presso i valichi di frontiera di strutture di accoglienza per stranieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-1993
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Testo in vigore dal: 7-3-1993
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Visto l'art. 12, comma 4, del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.
416,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39,  concernente  la  istituzione  presso  i  valichi  di   frontiera
terrestre,  marittima  ed  aerea  di  strutture di accoglienza con il
compito di fornire la necessaria informazione e,  se  necessario,  la
prima  assistenza  agli  stranieri  che fanno ingresso sul territorio
italiano;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentiti il Ministro della  sanita',  il  Ministro  per  gli  affari
sociali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  Sentiti   altresi'  il  Ministro  per  gli  italiani  all'estero  e
l'immigrazione, il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 1/1.1.4/31890-4.2.9 del 16 giugno 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Le strutture di accoglienza previste dall'art. 12, comma 4,  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39,  sono  istituite
presso  i  valichi  della  frontiera  aerea,  marittima  e  terrestre
indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.
  2. A tal fine, i locali o le aree attrezzate necessari sono messi a
disposizione    dall'amministrazione    demaniale     o     dall'ente
concessionario   della   gestione   e   dei   servizi   degli  scali,
rispettivamente competenti per i luoghi di cui al comma precedente.
  3. I locali e le aree attrezzate predette sono date in uso gratuito
al Ministero dell'interno che provvede agli adempimenti necessari per
il primo impianto delle strutture di accoglienza ed alla manutenzione
ordinaria.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il D.L. n. 416/1989 reca: "Norme urgenti in materia di
          asilo  politico,  di  ingresso  e  soggiorno  dei cittadini
          extracomunitari  e  di   regolarizzazione   dei   cittadini
          extracomunitari  ed  apolidi  gia'  presenti nel territorio
          dello Stato". Si trascrive il testo del relativo  art.  12,
          comma  4:  "Entro  sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro degli affari  esteri,  sentiti  i  Ministri  della
          sanita',  per  gli  affari  sociali  e  del  lavoro e della
          previdenza sociale, sono  istituite  presso  i  valichi  di
          frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di
          accoglienza   con  il  compito  di  fornire  la  necessaria
          informazione e, se necessario,  la  prima  assistenza  agli
          stranieri  che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali
          uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali  e  di
          altro    personale    distaccato    dalle   amministrazioni
          interessate, nonche' di operatori volontari".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota agli articoli 1 e 3:
             - Per il testo  dell'art.  12,  comma  4,  del  D.L.  n.
          416/1989 si veda in nota alle premesse.