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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 1992, n. 567

Regolamento recante l'istituzione presso i valichi di frontiera di strutture di accoglienza per stranieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-1993
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Testo in vigore dal:  7-3-1993

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Visto l'art. 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la istituzione presso i valichi di frontiera terrestre, marittima ed aerea di strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano;
Sentiti il Ministro della sanità, il Ministro per gli affari sociali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Sentiti altresì il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 23 gennaio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 1/1.1.4/31890-4.2.9 del 16 giugno 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le strutture di accoglienza previste dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono istituite presso i valichi della frontiera aerea, marittima e terrestre indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.
2. A tal fine, i locali o le aree attrezzate necessari sono messi a disposizione dall'amministrazione demaniale o dall'ente concessionario della gestione e dei servizi degli scali, rispettivamente competenti per i luoghi di cui al comma precedente.
3. I locali e le aree attrezzate predette sono date in uso gratuito al Ministero dell'interno che provvede agli adempimenti necessari per il primo impianto delle strutture di accoglienza ed alla manutenzione ordinaria.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.L. n. 416/1989 reca: "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato". Si trascrive il testo del relativo art. 12, comma 4: "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanità, per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonché di operatori volontari".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota agli articoli 1 e 3:
- Per il testo dell'art. 12, comma 4, del D.L. n. 416/1989 si veda in nota alle premesse.