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DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1993, n. 28

Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-2-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2021)
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Testo in vigore dal:  19-2-1993 al: 18-3-2021
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989, e 90/425/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari ed ai controlli veterinari e zootecnici, applicabili nei medesimi scambi, di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina i controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari dei prodotti e degli animali di cui agli allegati A e B.
2. I controlli di cui al comma 1 non si effettuano alle frontiere.
3. Restano ferme la disciplina concernente il controllo del benessere sugli animali durante il trasporto e quella concernente i controlli disposti in modo non discriminatorio a tutela dell'interesse generale dello Stato.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.