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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 9

Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/1/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1993, n. 67 (in G.U. 20/03/1993, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
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vigente al 16/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  integrare  il
Fondo sanitario nazionale di parte corrente al  fine  di  far  fronte
alle maggiori occorrenze finanziarie delle  unita'  sanitarie  locali
per gli anni 1991 e 1992 e di snellire le operazioni di  ripiano  dei
disavanzi gia' operanti per gli anni precedenti, nonche'  di  emanare
disposizioni  per  assicurare  l'erogazione  transitoria  di  servizi
sociali da parte delle province e per individuare le associazioni  di
promozione sociale destinatarie di contributi statali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della sanita' e del tesoro; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
                 Misure urgenti in materia sanitaria 
 
  1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio
sanitario nazionale  per  l'anno  1991,  determinate  in  lire  5.600
miliardi, le regioni e  le  province  autonome  sono  autorizzate  ad
assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalita' e  con
gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro
nel limite massimo degli importi indicati  nell'allegata  tabella  A,
con onere a carico dello Stato; per le stesse  finalita'  e  medesime
modalita', l'Associazione della Croce rossa italiana  e'  autorizzata
ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi. 
  2. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in  complessive
lire 978 miliardi  annui  ed  alla  relativa  copertura  si  provvede
mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo  sanitario
nazionale iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
tesoro. 
  3. Le disposizioni di cui al secondo  comma  dell'articolo  36  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si  estendono
alle disponibilita' del capitolo 4403 dello stato di  previsione  del
Ministero della sanita'. 
  4. Le disponibilita' finanziarie esistenti  in  conto  residui  sui
capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione  del  Ministero  della
sanita' per l'anno  1991,  non  impegnate  nel  predetto  anno,  sono
conservate per essere utilizzate nell'esercizio 1993. 
  5. Le somme dovute a  qualsiasi  titolo  alle  ((aziende  sanitarie
locali e ospedaliere)) e agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico non sono sottoposte  ad  esecuzione  forzata  nei  limiti
degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque
spettanti al personale  dipendente  o  convenzionato,  nonche'  nella
misura  dei  fondi  a  destinazione  vincolata  essenziali  ai   fini
dell'erogazione  dei  servizi  sanitari  definiti  con  decreto   del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro  del  tesoro,  da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione   del   presente   decreto.   ((A   tal   fine   l'organo
amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni
trimestre,  quantifica  preventivamente  le   somme   oggetto   delle
destinazioni previste nel primo periodo.)) (4) 
  ((5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 e' comunicata, a  mezzo
di posta elettronica certificata, all'istituto  cui  e'  affidato  il
servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua  adozione.  Al
fine di garantire l'espletamento delle finalita' di cui al  comma  5,
dalla data della predetta comunicazione il tesoriere e'  obbligato  a
rendere immediatamente disponibili le somme  di  spettanza  dell'ente
indicate  nella  deliberazione,  anche  in  caso   di   notifica   di
pignoramento o di  pendenza  di  procedura  esecutiva  nei  confronti
dell'ente, senza  necessita'  di  previa  pronuncia  giurisdizionale.
Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non  puo'  emettere
mandati a  titoli  diversi  da  quelli  vincolati,  se  non  seguendo
l'ordine cronologico  delle  fatture  cosi'  come  pervenuto  per  il
pagamento  o,  se  non  e'  prescritta  fattura,  dalla  data   della
deliberazione di impegno.)) 
  6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23  dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto, per ciascuno  degli
anni dal 1980 al 1985 dai cittadini assicurati al Servizio  sanitario
nazionale,  che  secondo  le   leggi   vigenti   non   erano   tenuti
all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica,  resta
determinato tenendo conto delle variazioni previste nel  costo  medio
pro-capite dell'anno precedente per gli anni 1980 e 1981 nella misura
annua fissa di lire 300 mila e di lire  350  mila  per  l'anno  1982,
entrambe le misure maggiorate di un importo pari al tre per cento del
reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per gli anni  medesimi,  e  per
ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per cento del
reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per ciascuno degli anni  a  cui
il contributo  si  riferisce.  I  suddetti  contributi  non  possono,
comunque, superare l'ammontare complessivo annuo di L. 1.500.000  per
ciascuno degli anni 1980 e  1981  e  l'ammontare  complessivo  annuo,
rispettivamente, di L. 1.750.000 e di L. 2.500.000 per ciascuno degli
anni 1982 e 1983.00 e di L. 2.500.000 per ciascuno degli anni 1982  e
1983. 
  7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione
del  Ministero  dei  lavori  pubblici  non   impegnate   al   termine
dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per
essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo.  Tali  somme  saranno
erogate all'Universita' degli studi di Siena. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 29 giugno 1995,  n.  285
(in G.U. 1a s.s. 05/07/1995, n. 28), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 5 del presente articolo "nella parte in cui,
per l'effetto della non sottoponibilita' ad esecuzione forzata  delle
somme destinate ai fini ivi indicati, non prevede la  condizione  che
l'organo  di  amministrazione  dell'unita'  sanitaria   locale,   con
deliberazione   da   adottare   per   ogni   trimestre,   quantifichi
preventivamente gli importi  delle  somme  innanzi  destinate  e  che
dall'adozione della predetta delibera  non  siano  emessi  mandati  a
titoli  diversi  da  quelli  vincolati,  se  non  seguendo   l'ordine
cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se
non e' prescritta fattura, dalla data della deliberazione di  impegno
da parte dell'ente".