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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 9

Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/1/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1993, n. 67 (in G.U. 20/03/1993, n.66).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
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Testo in vigore dal:  19-1-1993 al: 20-1-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie delle unità sanitarie locali per gli anni 1991 e 1992 e di snellire le operazioni di ripiano dei disavanzi già operanti per gli anni precedenti, nonché di emanare disposizioni per assicurare l'erogazione transitoria di servizi sociali da parte delle province e per individuare le associazioni di promozione sociale destinatarie di contributi statali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia sanitaria
1. Per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, determinate in lire 5.600 miliardi, le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui quindicennali alle condizioni, con le modalità e con gli istituti di credito stabiliti con decreto del Ministro del tesoro nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A, con onere a carico dello Stato; per le stesse finalità e medesime modalità, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi.
2. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi annui ed alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.
4. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio 1993.
5. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.
6. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, e successive modificazioni, dovuto, per ciascuno degli anni dal 1980 al 1985 dai cittadini assicurati al Servizio sanitario nazionale, che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro-capite dell'anno precedente per gli anni 1980 e 1981 nella misura annua fissa di lire 300 mila e di lire 350 mila per l'anno 1982, entrambe le misure maggiorate di un importo pari al tre per cento del reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per gli anni medesimi, e per ciascuno dei successivi anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. per ciascuno degli anni a cui il contributo si riferisce. I suddetti contributi non possono, comunque, superare l'ammontare complessivo annuo di L. 1.500.000 per ciascuno degli anni 1980 e 1981 e l'ammontare complessivo annuo, rispettivamente, di L. 1.750.000 e di L. 2.500.000 per ciascuno degli anni 1982 e 1983.
7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine dell'esercizio 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.