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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 12 novembre 1992, n. 542

Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/11/2011)
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Testo in vigore dal:  27-1-1993 al: 19-11-2011
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visti in particolare il primo e secondo comma dell'art. 2 del citato decreto, che prevedono l'emanazione di provvedimenti concernenti i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, ed il primo comma dell'art. 21, che prevede la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856, e successive integrazioni;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 giugno 1992;
Sentito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;
Vista la comunicazione fatta in data 11 novembre 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1



A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta ad illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 105/1992:
"Art. 2 (Criteri di valutazione), commi 1 e 2. - 1. Il Ministro della sanità ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanità, entro otto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri di valutazione delle caratteristiche di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980.
2. Detta valutazione deve in particolare riguardare:
a) l'origine e la natura dei terreni, i rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura e i tipi della mineralizzazione dell'acqua minerale naturale, la statigrafia del giacimento idrogeologico, la situazione esatta della captazione, la zona e le misure di protezione della sorgente;
b) la portata della sorgente, la temperatura dell'acqua minerale naturale rapportata alla temperatura ambiente, il residuo secco, la resistività elettrica, la concentrazione di ioni idrogeno, gli anioni e i cationi, gli elementi non ionizzati, gli oligoelementi, la radioattinologia della sorgente e, se del caso, le proporzioni relative in isotopi, degli elementi costitutivi dell'acqua, ossigeno (fB01216 O - fB01218 O) e idrogeno (protio, deuterio, tritio), la tossicità di taluni degli elementi costitutivi dell'acqua minerale naturale;
c) il microbismo dell'acqua minerale naturale, l'assenza di parassiti e microrganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale;
d) la natura degli esami farmacologici e clinici, cui si deve provvedere secondo metodi scientifici, appropriati alle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano".
"Art. 21 (Acque minerali già riconosciute), comma 1. - I riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 199 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sedicesimo comma, sono sottoposti a revisione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le modalità di cui all'art. 3. La domanda di revisione deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il testo dell'art. 34 del R.D. n. 1924/1919 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini) è il seguente:
"Art. 34. - Apposite istruzioni del Ministero dell'interno (ora del Ministero della sanità, n.d.r.) danno le norme igieniche fondamentali per l'utilizzazione ed il commercio delle acque minerali, per analisi, per la redazione delle etichette e dei contrassegni, per i recipienti di vendita delle acque, per i sistemi di chiusura e le capsule, da applicarsi ai recipienti stessi, per il funzionamento igienico degli stabilimenti e per la redazione dei regolamenti interni di cui agli articoli 5 e 15".
- Si trascrive il testo dell'art. 6, primo comma, lettera t), della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale:
"Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a)-s) (omissis);
t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario".
- Il D.C.G. 7 novembre 1939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 28 novembre 1939, reca: "Disposizioni concernenti le analisi delle acque minerali" e stabilisce, all'art. 1, che le analisi debbano essere affidate ai laboratori:
a) dell'Istituto di sanità pubblica (ora Istituto superiore di sanità n.d.r.), tanto per la parte chimica che per la parte batteriologica;
b) dell'istituto d'igiene e microbiologia delle università per la parte batteriologica;
c) degli istituti universitari di chimica per la sola parte chimica.
Con successivi provvedimenti sono stati autorizzati altri laboratori pubblici.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolarmenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.