stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 12 novembre 1992, n. 542

Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/11/2011)
nascondi
  • Articoli
  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
    IDROGEOLOGICHE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI
  • 1
  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CHIMICHE
    E CHIMICO FISICHE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE
    MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE CLINICHE
    E FARMACOLOGICHE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA REVISIONE DEI RICONOSCIMENTI DELLE
    ACQUE MINERALI NATURALI IN COMMERCIO
  • 16
Testo in vigore dal: 27-1-1993
al: 19-11-2011
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto il decreto legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,  recante
disposizioni per l'attuazione  della  direttiva  80/777/CEE  relativa
alla utilizzazione e alla commercializzazione  delle  acque  minerali
naturali; 
  Visti in particolare il primo  e  secondo  comma  dell'art.  2  del
citato  decreto,  che   prevedono   l'emanazione   di   provvedimenti
concernenti i criteri  di  valutazione  delle  caratteristiche  delle
acque minerali naturali, ed il primo comma dell'art. 21, che  prevede
la revisione dei riconoscimenti  delle  acque  minerali  naturali  in
vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso; 
  Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; 
  Visto l'art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n.  1856,  e
successive integrazioni; 
  Sentito il parere del Consiglio superiore di  sanita'  in  data  24
giugno 1992; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  reso  nell'adunanza
generale del 5 ottobre 1992; 
  Vista la comunicazione fatta in data 11 novembre 1992 al Presidente
del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400; 
 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
  A corredo delle domande  di  riconoscimento  delle  acque  minerali
naturali deve essere prodotta una relazione  idrogeologica  volta  ad
illustrare tutti  gli  aspetti  caratterizzanti  la  falda  acquifera
d'origine. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - Si trascrive il testo dei primi due commi dell'art. 2 e
          del comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n. 105/1992: 
            "Art. 2 (Criteri di valutazione), commi 1 e 2.  -  1.  Il
          Ministro della sanita' ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sentito  il  Consiglio
          superiore di sanita', entro  otto  mesi  dalla  entrata  in
          vigore del presente decreto, fissa i criteri di valutazione
          delle  caratteristiche  di  cui  all'art.  1,  secondo   le
          prescrizioni  tecniche  indicate   negli   allegati   della
          direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980. 
            2. Detta valutazione deve in particolare riguardare: 
              a) l'origine  e  la  natura  dei  terreni,  i  rapporti
          esistenti tra la natura dei terreni e la natura  e  i  tipi
          della mineralizzazione  dell'acqua  minerale  naturale,  la
          statigrafia del  giacimento  idrogeologico,  la  situazione
          esatta della captazione, la zona e le misure di  protezione
          della sorgente; 
              b) la portata della sorgente, la temperatura dell'acqua
          minerale naturale rapportata alla temperatura ambiente,  il
          residuo secco, la resistivita' elettrica, la concentrazione
          di ioni idrogeno, gli anioni e i cationi, gli elementi  non
          ionizzati, gli  oligoelementi,  la  radioattinologia  della
          sorgente  e,  se  del  caso,  le  proporzioni  relative  in
          isotopi, degli elementi  costitutivi  dell'acqua,  ossigeno
          (fB01216 O -  fB01218  O)  e  idrogeno  (protio,  deuterio,
          tritio), la tossicita' di taluni degli elementi costitutivi
          dell'acqua minerale naturale; 
              c)  il   microbismo   dell'acqua   minerale   naturale,
          l'assenza di parassiti e microrganismi patogeni e di indici
          di contaminazione fecale; 
              d) la natura degli esami farmacologici e  clinici,  cui
          si deve provvedere secondo metodi scientifici,  appropriati
          alle caratteristiche dell'acqua  minerale  naturale  ed  ai
          suoi effetti sull'organismo umano". 
            "Art. 21 (Acque minerali gia' riconosciute), comma 1. - I
          riconoscimenti delle acque  minerali  naturali  in  vendita
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'art. 199 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.
          1265 e del  regio  decreto  28  settembre  1919,  n.  1924,
          sedicesimo  comma,  sono  sottoposti  a   revisione   entro
          trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto
          con le modalita' di cui all'art. 3. La domanda di revisione
          deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto". 
            -  Il  testo  dell'art.  34   del   R.D.   n.   1924/1919
          (Regolamento per l'esecuzione del capo IV  della  legge  16
          luglio 1916, n. 947, contenente  disposizioni  sulle  acque
          minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure
          fisiche e affini) e' il seguente: 
            "Art.   34.   -   Apposite   istruzioni   del   Ministero
          dell'interno (ora  del  Ministero  della  sanita',  n.d.r.)
          danno le norme igieniche fondamentali  per  l'utilizzazione
          ed il commercio delle acque minerali, per analisi,  per  la
          redazione  delle  etichette  e  dei  contrassegni,  per   i
          recipienti  di  vendita  delle  acque,  per  i  sistemi  di
          chiusura e le capsule, da applicarsi ai recipienti  stessi,
          per il funzionamento igienico degli stabilimenti e  per  la
          redazione dei regolamenti interni di cui agli articoli 5  e
          15". 
            - Si trascrive il testo dell'art. 6, primo comma, lettera
          t),  della  legge  n.  833/1978,  istitutiva  del  Servizio
          sanitario nazionale: 
            "Sono   di   competenza   dello   Stato    le    funzioni
          amministrative concernenti: 
              a)-s) (omissis); 
              t)  il  riconoscimento  delle  proprieta'  terapeutiche
          delle acque minerali e termali e  la  pubblicita'  relativa
          alla loro utilizzazione a scopo sanitario". 
            - Il D.C.G. 7 novembre 1939,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 276 del 28 novembre 1939, reca:  "Disposizioni
          concernenti le analisi delle acque minerali" e  stabilisce,
          all'art. 1, che  le  analisi  debbano  essere  affidate  ai
          laboratori: 
              a) dell'Istituto  di  sanita'  pubblica  (ora  Istituto
          superiore di sanita' n.d.r.), tanto per  la  parte  chimica
          che per la parte batteriologica; 
              b)  dell'istituto  d'igiene   e   microbiologia   delle
          universita' per la parte batteriologica; 
              c) degli istituti universitari di chimica per  la  sola
          parte chimica. 
            Con successivi provvedimenti sono stati autorizzati altri
          laboratori pubblici. 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano essere  adottati  regolarmenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.