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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 541

Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-03-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2006)
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Testo in vigore dal:  12-3-1993 al: 3-5-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizione di pubblicità dei medicinali e ambito di applicazione del decreto
1. Ai fini del presente decreto s'intende per pubblicità dei medicinali qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali.
2. La pubblicità dei medicinali comprende, in particolare:
a) la pubblicità dei medicinali presso il pubblico;
b) la pubblicità dei medicinali presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli.
3. Agli effetti del presente decreto, è ricompresa nella pubblicità di cui al comma 2, lettera b), l'informazione scientifica svolta, con qualunque mezzo, a cura e con il contributo delle imprese farmaceutiche, le quali devono attenersi alle disposizioni e ai criteri previsti dagli articoli seguenti.
4. Il presente decreto concerne esclusivamente la pubblicità e l'informazione relative ai medicinali per uso umano.