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DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 476

Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1996)
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Testo in vigore dal:  10-12-1992 al: 26-12-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 70 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "apparecchi": tutti i dispositivi elettrici ed elettronici, nonché le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici;
b) "disturbi elettromagnetici": i fenomeni elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema;
c) "immunità": l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di dis- turbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;
d) "compatibilità elettromagnetica": l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto ciò che si trova in tale ambiente;
e) "organismo competente": ogni organismo rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una relazione tecnica o un certificato per gli apparecchi di cui alla lettera a);
f) "attestato di esame CE del tipo": il documento in cui un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato è conforme ai requisiti del presente decreto;
g) "organismo notificato": organismo riconosciuto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera h) notificato alla Commissione delle comunità europee ed agli altri Stati membri;
h) "apparecchi radiotrasmittenti": apparecchiature radio i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni;
i) "radioamatore": persona, debitamente autorizzata, che si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;
l) "costruttore o fabbricante": il responsabile della progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera a), oppure chi realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a), oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio, oppure chi appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 142/1992 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991". Si trascrive il testo del relativo art. 70:
"Art. 70 (Compatibilità elettromagnetica: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/336/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) consentire l'immissione sul mercato e la messa in servizio soltanto degli apparecchi elettrici ed elettronici che soddisfano determinati requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica;
b) disciplinare l'apposizione sugli apparecchi elettrici ed elettronici, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" attestante che l'apparecchio soddisfa i requisiti di cui alla lettera a);
c) definire le modalità per l'individuazione degli organismi che possono rilasciare un attestato di certificazione CE nei casi in cui esso sia richiesto dalla direttiva;
d) prendere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione degli apparecchi elettrici ed elettronici sul mercato CEE;
e) stabilire efficaci misure per la vigilanza ed il controllo nella fase di commercializzazione degli apparecchi;
f) stabilire modalità per l'emanazione delle normative tecniche applicabili".